Accertamento induttivo e deduzione dei costi presunti anche nel metodo analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 33085 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, ogni metodo induttivo — tanto quello analitico-induttivo quanto quello induttivo puro — deve tenere conto dei costi, forfettariamente presunti, sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente. Il principio, enunciato dalla Corte cost. n. 10 del 2023 in via di interpretazione adeguatrice, impone di riconoscere una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi accertati, anche in presenza di presunzione legale di ricavi occulti da prelevamenti bancari non giustificati. Il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo la deduzione dei costi relativi, che vanno detratti dall’ammontare dei prelievi. La soluzione assicura il rispetto del principio di capacità contributiva, evitando esiti irragionevoli a danno di chi ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente una serie di avvisi di accertamento e di atti di contestazione per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009. L’Ufficio riteneva che l’intimato svolgesse attività commerciale di allevamento e commercializzazione di animali e rideterminava il reddito, liquidando maggiori imposte e irrogando sanzioni. Il contribuente impugnava separatamente gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che li riuniva e li accoglieva solo in parte, dichiarando la decadenza dell’Ufficio per l’anno 2005.
Su gravame di entrambe le parti, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, riconoscendo nella determinazione del reddito una incidenza dei costi pari al 20% dei ricavi, e accoglieva anche l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità degli atti relativi al 2005. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’accertamento induttivo.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso censura la qualificazione dell’accertamento operata dal giudice di appello: l’Ufficio sostiene che si tratti di accertamento analitico-induttivo e non di induttivo puro, con la conseguenza che non sarebbe consentito riconoscere costi forfettari del 20%, previsti soltanto nell’ipotesi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.
La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità — Sez. V n. 16168 del 2025 e Sez. V n. 18653 del 2023 — afferma che, alla stregua dei principi espressi dalla Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, analitico-induttivo o puro, deve tenere conto dei costi presuntivamente sostenuti, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più possibile il principio di capacità contributiva.
Il giudice delle leggi aveva osservato che l’impossibilità di ricostruire la contabilità induce a riconoscere la deduzione dei costi, anche in misura percentuale forfettaria, con onere dell’Ufficio di determinare induttivamente non solo i ricavi ma anche i costi. Nell’accertamento analitico-contabile, invece, la prova dei costi grava sul contribuente ex art. 109 d.P.R. n. 917/1986. Da tale sistema derivano esiti irragionevoli, perché il contribuente con contabilità attendibile subirebbe un trattamento più severo rispetto a chi ha omesso la contabilità o l’ha tenuta in modo inattendibile.
La Consulta ha quindi proposto una interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973: a fronte della presunzione legale di ricavi occulti da prelevamenti non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria ed eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, da detrarre dai prelievi non giustificati. Ne consegue la correttezza della decisione impugnata, che ha riconosciuto una incidenza percentuale di costi presunti in mancanza di idonea documentazione. Il ricorso è dunque rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.
Nota della Redazione
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