Indennità connesse alle mansioni nella retribuzione feriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13321 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’esclusione di tali voci deve essere valutata ex ante nella sua attitudine a costituire un effetto dissuasivo all’esercizio del diritto alle ferie. La verifica circa l’idoneità della mancata erogazione a integrare una diminuzione retributiva dissuasiva costituisce accertamento in concreto, riservato al giudice di merito. L’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi aziendali, per la loro efficacia limitata, resta parimenti affidata al giudice di merito.
Il Fatto
I lavoratori dipendenti di una società di trasporto ferroviario hanno agito per ottenere le differenze retributive maturate dal 2010 al 2014 sul trattamento economico del periodo feriale. La pretesa riguardava l’inclusione nel compenso delle ferie di alcune indennità ordinariamente percepite: trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2, autosnodato.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, escludendo solo gli emolumenti per il lavoro straordinario e l’indennità di produttività giornaliera. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, incentrati sulla disciplina della retribuzione feriale e sul ruolo dell’autonomia collettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il proprio indirizzo consolidato sul punto, in particolare i precedenti gemelli dello stesso anno (Cass. n. 11758 e n. 11760 del 2024), e dichiara infondati i primi sei motivi per la loro reciproca connessione. Il Collegio muove dalla nozione di retribuzione feriale elaborata dalla giurisprudenza europea (sentenze Robinson Steele, Schultz-Hoff, Williams, To.He., nonché C-514/20), che mira a garantire al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria.
Il fondamento è chiaro: un’eventuale riduzione del compenso nel periodo di riposo potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con la finalità della direttiva di assicurare un riposo effettivo, anche a tutela della salute e della sicurezza. La Corte ribadisce l’efficacia vincolante e diretta delle sentenze della Corte di giustizia sull’ordinamento nazionale, come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984.
Da tale premessa deriva il principio secondo cui nella retribuzione feriale rientra qualsiasi importo collegato alle mansioni e allo status professionale del lavoratore (Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021). La Corte territoriale si è attenuta a questo criterio, compiendo una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’esclusione delle voci economiche, senza trascurare la pertinenza dei compensi rispetto alle mansioni della qualifica rivestita. Ha accertato la continuatività dell’erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento mensile.
Quanto all’interpretazione delle norme collettive aziendali, la Corte ne riafferma la riserva al giudice di merito, in ragione dell’efficacia limitata di tali contratti, diversa da quella degli accordi collettivi nazionali (Cass. n. 22401 del 2020). L’esegesi offerta dalla Corte d’Appello risulta plausibile e coerente con la finalità della direttiva. L’idoneità della mancata erogazione a integrare una diminuzione dissuasiva resta valutazione di fatto insindacabile.
Il settimo motivo è dichiarato inammissibile per novità: la questione relativa al numero di giorni di ferie su cui computare le indennità non era stata devoluta al giudice del gravame. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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