Socio accomandante, nullità della cessione e rimedi interni alla s.a.s. (Cass. civ. Sez. I n. 13335 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società in accomandita semplice, il socio accomandante, che non sia stato investito di poteri amministrativi, non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far dichiarare la nullità dei negozi intercorsi tra costoro e la società, né per la reintegrazione del ramo d’azienda ceduto. Il suo interesse alla conservazione e al potenziamento del patrimonio sociale può essere fatto valere esclusivamente con gli strumenti interni, quali l’azione di responsabilità verso il socio accomandatario, la richiesta di estromissione per gravi inadempienze, l’impugnativa del rendiconto o la revoca per giusta causa dell’amministratore, difettando un interesse proprio, autonomo e distinto da quello sociale. Il divieto di concorrenza ex art. 2301 cod. civ. opera, per richiamo dell’art. 2315 cod. civ., nei confronti dei soli soci accomandatari, salvo patto sociale che lo estenda agli accomandanti. La cessione di ramo d’azienda, in sé, non integra violazione degli obblighi del socio amministratore quando risulti deliberata secondo previsioni statutarie e in funzione di ripianamento della crisi della società.
Il Fatto
Un socio accomandante di una società in accomandita semplice conveniva in giudizio l’altro socio, accomandatario e amministratore, nonché la società cessionaria, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di cessione di ramo d’azienda — quello relativo ai servizi cimiteriali — perché asseritamente strumentale a liquidare il patrimonio sociale e frutto di accordo illecito in violazione dei doveri dell’amministratore. Domandava, inoltre, la reintegrazione del ramo nella cedente, il risarcimento dei danni alla società, l’esclusione del socio accomandatario ex art. 2286 cod. civ. e la condanna per violazione del divieto di concorrenza.
Il Tribunale rigettava ogni domanda; la Corte d’appello di Lecce confermava il rigetto, dichiarando talune domande inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. in capo al socio accomandante. Il socio proponeva ricorso per cassazione, censurando anche il rifiuto di esaminare i documenti prodotti in appello e la ritenuta rinuncia implicita alla domanda risarcitoria «in proprio» trasferita in sede penale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la questione della produzione documentale in appello. Ritiene corretta l’applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nella versione successiva al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, applicabile quando la sentenza di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. La ricorrente, tuttavia, non indica quali, tra i molteplici documenti prodotti, sarebbero stati formati dopo la scadenza dei termini, né li descrive in sintesi: il motivo incorre nel vizio di mancanza di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ..
Il cuore del provvedimento è la legittimazione del socio accomandante. La Corte ribadisce che questi può tutelare il proprio interesse alla conservazione del patrimonio sociale solo mediante rimedi interni e non è legittimato ad agire verso i terzi per far dichiarare la nullità dei negozi stipulati con la società, mancando un interesse proprio, autonomo e distinto da quello sociale. La statuizione è dichiarata conforme all’orientamento di legittimità, con conseguente inammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ.
Quanto alla domanda risarcitoria «in proprio», la Corte chiarisce che il giudice d’appello ha ritenuto trasferita in sede penale solo quella, restando invece nel processo civile le azioni di nullità, di reintegrazione e di condanna per concorrenza. Il motivo muove quindi da una lettura inesatta della ratio decidendi e propone censure prive di attinenza al decisum.
Sulla dedotta motivazione apparente, la Corte rileva che l’argomentazione del giudice d’appello è presente e logicamente sviluppata. Osserva, inoltre, che sulla domanda di esclusione del socio accomandatario ricorre una doppia decisione conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base dei due gradi.
Il ricorso è infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore delle controparti e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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