Deducibilità dei costi presunti anche negli accertamenti induttivi (Cass. civ. Sez. V n. 34464 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente imprenditore può sempre far valere l’incidenza percentuale dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati, anche quando l’Ufficio proceda mediante accertamento analitico-induttivo e non induttivo puro. L’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973 non preclude la deduzione dei costi in via presuntiva e forfettaria, né consente di limitarla ai soli versamenti escludendo i prelevamenti non giustificati. In tema di motivazione per relationem, la sentenza d’appello è legittima quando, pur richiamando la pronuncia di primo grado, contenga un nucleo argomentativo autonomo idoneo a dar conto delle ragioni della conferma. Il dispositivo va letto in collegamento con la motivazione, che ne circoscrive la portata.

Il Fatto

Sulla base di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava a una ditta individuale operante nell’estrazione di pietre un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, contestando maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e applicando sanzioni per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo i ricavi e la sanzione IVA e riconoscendo la deducibilità dei costi nella misura del 92,51% secondo lo studio di settore. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava integralmente, rigettando l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi; la parte contribuente resta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio censura la deducibilità dei costi sull’intero ammontare dei maggiori ricavi, anziché sui soli prelevamenti non giustificati, e in assenza di prova specifica. La Corte dichiara il motivo infondato, richiamando l’orientamento secondo cui l’accertamento induttivo puro comporta il riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti.

Il principio è ricondotto alla Corte cost. n. 10/2023, che ha affermato la facoltà del contribuente imprenditore di far valere l’incidenza percentuale dei costi presunti anche nell’accertamento analitico-induttivo. La Cassazione vi ha dato continuità, precisando che l’Ufficio deve considerare i costi anche in via induttiva e forfettaria (Cass. n. 5586/2023; Cass. n. 6874/2023; Cass. n. 7122/2023). Né l’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973 — che pure qualifica i prelevamenti come ricavi — preclude una prova presuntiva contraria.

Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, per adesione acritica alla decisione di primo grado. Anche tale censura è infondata: la Corte territoriale ha espresso un autonomo nucleo argomentativo, rilevando che la questione ha perduto rilevanza dopo la richiamata pronuncia costituzionale e che il criterio di calcolo coincide con quello indicato nel ricorso introduttivo. La motivazione per relationem è legittima ove dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma (Cass. n. 23997/2022; Cass. n. 2397/2021; Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 28139/2018; Cass. n. 17403/2018).

Con il terzo motivo l’Ufficio deduce la confusione tra la sanzione per omessa fatturazione IVA e quella per mancata regolarizzazione degli acquisti senza fattura. Il motivo è infondato: il dispositivo va letto con la motivazione, che circoscrive la riduzione alla sola voce indicata nel verbale di contraddittorio, escludendo le ulteriori sanzioni IVA.

Il ricorso è dunque rigettato, con spese dichiarate irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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