Eccesso di potere giurisdizionale escluso per interpretazione del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 13598 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo del limite esterno della giurisdizione, affidato alla Corte di cassazione dall’art. 111, ottavo comma, Cost., non comprende il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore si configura solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. Non integra tale vizio la pronuncia che, muovendo dal dato normativo di riferimento, lo interpreti e ne verifichi l’applicazione alla fattispecie concreta, negando il riconoscimento giuridico a un titolo di studio rilasciato senza la necessaria autorizzazione ministeriale.
Il Fatto
L’Istituto ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione con cui il Ministero dell’università e della ricerca aveva disconosciuto la propria competenza a emettere diplomi di primo livello con valore legale e aveva dichiarato nulla la delibera con cui l’Istituto aveva ricostruito le carriere degli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 2011-2012, consentendo loro il passaggio al secondo anno mediante riconoscimento dei crediti maturati. Il corso in questione, attivato presso la sede di Torino, era stato autorizzato dal Ministero solo a partire dall’anno accademico 2012-2013.
Il TAR Lazio rigettò il ricorso e il Consiglio di Stato, con sentenza del 13 gennaio 2023, respinse l’appello, compensando le spese. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, deducendo eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione del legislatore.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di dar luogo a errori in iudicando o in procedendo, senza che rilevi la gravità o l’intensità del presunto errore. L’interpretazione delle norme costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale.
Il ricorrente censurava in particolare l’affermazione del Consiglio di Stato secondo cui la produzione dell’effetto giuridico tipico del diploma dipende dalla corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie normativa, sostenendo che tale asserzione integrasse una norma nuova di portata generale, confliggente con la disciplina della legge n. 241 del 1990 e con la figura della carenza di potere in astratto o in concreto.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’orientamento debba trovare conferma e che dalla lettura della sentenza impugnata emerga con evidenza l’insussistenza del lamentato eccesso. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dell’Istituto di rilasciare i diplomi, ma ha aggiunto che, trattandosi di istituto privato, la possibilità di rilasciarli è subordinata a un’autorizzazione ministeriale ai sensi del d.P.R. n. 212 del 2005, nella specie intervenuta solo dall’anno accademico 2012-2013.
Il giudice amministrativo è partito dal dato normativo, lo ha interpretato, ha verificato la mancanza dell’autorizzazione per l’anno contestato e ha negato il riconoscimento del titolo. L’espressione sulla mancata corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie normativa è stata utilizzata in modo non del tutto felice, ma non per questo può sostenersi che il Consiglio di Stato abbia inteso affermare quanto il ricorrente gli attribuisce. Il Ministero non aveva annullato i diplomi, ma aveva disconosciuto che potessero avere valore legale in assenza del necessario provvedimento autorizzatorio.
Non risultano pertinenti i richiami agli artt. 21-septies e 21-octies della legge n. 241 del 1990, poiché la sentenza impugnata ha posto in luce come nel caso concreto il Ministero non avesse rimosso i titoli, quanto piuttosto negato la loro validità legale per difetto del presupposto autorizzatorio. L’attività svolta resta pertanto di interpretazione della legge, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione.
Nota della Redazione
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