Nessun diritto soggettivo alle supplenze ATA e danno non parametrabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13684 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale permanente relativa al personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, non vanta un diritto soggettivo a stipulare con la pubblica amministrazione un contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento di supplenze annuali in presenza di posti vacanti. La scelta dell’amministrazione di coprire o meno i posti ATA vacanti costituisce esercizio degli ordinari poteri del datore di lavoro privato nel pubblico impiego privatizzato e, in principio, è libera. Ne consegue che, in ipotesi di illegittimità dei provvedimenti di accantonamento di parte di detti posti in presenza di esternalizzazione dei servizi corrispondenti, il lavoratore non può chiedere un risarcimento del danno parametrato all’importo delle retribuzioni che avrebbe eventualmente percepito se la medesima amministrazione avesse concluso con lui tale contratto.

Il Fatto

Un lavoratore, inserito nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA con il profilo di collaboratore scolastico, ha convenuto davanti al Tribunale di Enna il Ministero e l’ufficio scolastico provinciale. Ha chiesto la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, il riconoscimento del diritto alla stipula di contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2002/2003 e la condanna al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni non percepite.

Secondo la prospettazione attorea, gli accantonamenti di posti in organico operati in favore dei lavoratori socialmente utili gli avrebbero impedito di ottenere incarichi annuali. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 24/2019, ha invece accolto l’appello condannando le amministrazioni al pagamento delle retribuzioni dovute. Il Ministero e l’ufficio scolastico hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che sulla giurisdizione del giudice ordinario si è formato il giudicato implicito. Richiamando Sezioni Unite n. 24883 del 9 ottobre 2008, si afferma che il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d’ufficio solo se sul punto non si è formato il giudicato non solo esplicito ma anche implicito nella statuizione resa sul merito.

Con il primo motivo le amministrazioni contestano la legittimazione passiva dell’ufficio scolastico provinciale. La censura è fondata: gli uffici scolastici provinciali, quali mere articolazioni territoriali del Ministero, sono privi di legittimazione processuale. Ad essi sono preposti dirigenti non generali, mentre l’art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165 del 2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (Sez. L n. 32166 del 5 novembre 2021).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 40, comma 5, legge n. 449 del 1997, che autorizzava l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia previa riduzione della dotazione organica di istituto. La censura è accolta. Il ricorrente originario aveva chiesto il risarcimento del danno per non essere stato più chiamato a ricoprire incarichi a tempo determinato, poiché l’amministrazione aveva coperto solo il 75% dei posti in organico accantonando il restante 25% in favore di soggetti impegnati in attività socialmente utili.

La Corte ricostruisce la disciplina delle assunzioni del personale ATA, contenuta nell’art. 554 d.lgs. n. 297 del 1994, e quella delle supplenze di cui all’art. 4 legge n. 124 del 1999. Da tali disposizioni emerge che il controricorrente non aveva un diritto soggettivo all’assunzione a tempo determinato: egli non poteva chiedere un risarcimento parametrato alle retribuzioni future, poiché nessuna certezza poteva avere che i contratti sarebbero stati conclusi.

Nel pubblico impiego privatizzato, gli atti con cui l’amministrazione decide come assegnare gli incarichi sono disciplinati dal diritto privato, in coerenza con il loro carattere imprenditoriale (richiamate Sezioni Unite n. 18262 dell’8 luglio 2019, n. 25048 del 7 dicembre 2016, n. 17783 del 22 luglio 2013, Sez. L n. 33975 del 5 dicembre 2023). Chi aspiri a essere assunto può vantare al massimo un’aspettativa non tutelabile in giudizio con il rimedio risarcitorio. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 481 del 18 gennaio 2019) non è conferente, non avendo quella pronuncia affermato alcun diritto soggettivo del lavoratore.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. con rigetto delle originarie domande. Le spese di tutti i gradi sono compensate per la novità della questione di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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