Mancata rotazione in cassa integrazione e risarcimento del danno da lucro cessante (Cass. civ. Sez. V n. 13685 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, il datore di lavoro è tenuto a provare la sussistenza delle ragioni tecniche od organizzative che rendono impossibile la rotazione dei lavoratori, non essendo sufficiente una mera allegazione generica in ordine alla specializzazione delle competenze o alla continuità del rapporto fiduciario con la clientela. Ove la mancata rotazione risulti illegittima, il danno risarcibile è quello del lucro cessante e va commisurato, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., al solo periodo in cui il lavoratore avrebbe prestato servizio qualora fosse stato inserito a rotazione. Non è pertanto dovuta l’integrale differenza retributiva riferita all’intero periodo di collocamento in integrazione, poiché ciò integrerebbe una ingiusta locupletazione. La censura che contesti il vizio di motivazione su un fatto processuale è inammissibile, poiché l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non si riferisce ai fatti processuali.
Il Fatto
Un lavoratore, informatore scientifico del farmaco, era addetto a una linea specialistica di una società farmaceutica e veniva collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria. Egli lamentava che la datrice di lavoro non avesse attivato alcuna rotazione con i colleghi della linea cardio, operanti nel medesimo perimetro territoriale.
Il tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Cagliari, in riforma, condannava la società a risarcire il danno da mancata rotazione nella misura di un terzo della differenza maturata tra stipendio spettante e trattamento di integrazione salariale, oltre a un ulteriore danno. Contro tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; il lavoratore resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla successione tra società, ritenendolo inammissibile per carenza di interesse. In forza dell’art. 2504 bis cod. civ., la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La pronuncia nei confronti dell’incorporata, in difetto di costituzione delle asserite incorporanti, resta pertanto corretta.
I primi due motivi, relativi all’art. 434 cod. proc. civ., sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte d’appello ha accertato l’ammissibilità dell’appello e la specificità delle censure, fornendo motivazione esaustiva in conformità alla giurisprudenza richiamata, tra cui le Sezioni Unite n. 27199 del 2017. Il vizio di motivazione è censurabile solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ipotesi non ravvisabile.
Il terzo motivo, che contesta l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato di merito: mira a un riesame generale delle prove e a un accertamento di fatto opposto a quello del giudice di appello, che non ha omesso di esaminare la circostanza relativa al rapporto tra informatori e mercato.
Nel merito sostanziale la Corte conferma il ragionamento della Corte territoriale: l’onere probatorio della praticabilità della rotazione incombeva sulla società, tenuta a dimostrare l’infungibilità degli informatori o l’antieconomicità dell’inserimento a rotazione. La società non aveva fornito né prova né allegazione convincente di un calo di fatturato o di onerosi costi di passaggio tra informatori.
Quanto al ricorso incidentale, il lavoratore chiedeva l’integrale differenza retributiva per l’intero periodo di integrazione. La Corte lo ritiene infondato: il danno va commisurato ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. al guadagno che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato posto a rotazione, pari a quattro mensilità su un anno. La pretesa integrale produrrebbe una ingiusta locupletazione. Entrambi i ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.