Imposta unica scommesse: bookmaker estero senza concessione tenuto in solido (Cass. civ. Sez. V n. 10681 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio è soggetto passivo del tributo e risponde in solido, per l’annualità 2013, del pagamento dell’imposta e delle sanzioni. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 configura una solidarietà paritetica e non dipendente tra centro trasmissione dati e bookmaker, poiché entrambi concorrono all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse. La libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE non osta a tale disciplina, non introducendo alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri. Il fatto imponibile è la prestazione del servizio di gioco, non la conclusione del contratto di scommessa.

Il Fatto

La società ricorrente, bookmaker con sede all’estero, impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, previa riunione degli appelli, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva accertato, per l’anno 2013, la debenza dell’imposta unica nei confronti di un centro trasmissione dati e, in solido, della società quale bookmaker privo di concessione. La questione giunge in Cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018: il collegio può escludere i presupposti della discussione pubblica in ragione del carattere consolidato dei principi applicabili.

Quanto al presupposto soggettivo, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 27 del 2018. Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettavano all’imposta, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La ragione risiede nell’impossibilità di traslare l’imposta su commissioni già cristallizzate. Per i rapporti dal 2011, invece, tale ostacolo non sussiste, poiché le parti possono rimodulare il rapporto negoziale. Ne deriva che il bookmaker, con o senza concessione, resta soggetto passivo.

La Corte respinge la tesi della solidarietà dipendente. Il venir meno della responsabilità della ricevitoria per il periodo anteriore non travolge quella del bookmaker: entrambi partecipano all’attività gestoria delle scommesse, sia pure su piani diversi. Sul presupposto territoriale, il fatto imponibile consiste nella prestazione del servizio di gioco svolta in Italia, non nella conclusione del contratto.

Le censure di diritto unionale sono infondate. La Corte di Giustizia, causa C-788/18, ha escluso discriminazioni, applicandosi l’imposta a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. La Corte richiama anche la causa C-440/12 sull’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, che non vieta tributi speciali sui giochi, e la causa C-375/17 sul sistema concessorio. Escluso ogni contrasto col legittimo affidamento, il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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