Accertamento su presunzioni semplici e interposizione fittizia nel traffico telefonico (Cass. civ. Sez. V n. 13986 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento tributario, tanto ai fini dell’imposizione diretta quanto dell’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove certe. Il giudice tributario di merito è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo ove li ritenga dotati dei richiesti caratteri di gravità, precisione e concordanza deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria del contribuente, che ne è onerato. In tema di interposizione di un terzo soggetto, l’Ufficio può imputare al soggetto interponente i redditi della persona interposta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, indipendentemente dalla circostanza che l’interposizione sia fittizia o reale.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 3 novembre 2014, aveva accolto l’appello del contribuente, titolare di una ditta individuale esercente attività di commercio al dettaglio di traffico telefonico, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006.
L’Ufficio aveva contestato al contribuente di avere acquisito il traffico telefonico direttamente dal fornitore, nonostante l’interposizione di un intermediario estero utilizzato ai fini della fatturazione senza applicazione dell’IVA, contestando sia l’evasione dell’imposta sia maggiori ricavi. La CTR aveva ritenuto insufficienti gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione, reputando necessaria la produzione di uno specifico documento da parte del soggetto abilitato alle cessioni dei mezzi tecnici.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte affronta anzitutto il motivo con cui si deduceva la pronuncia ultra petita dei giudici di appello. Il motivo è infondato: il riferimento al sistema monofase dell’IVA, disciplinato dall’art. 74, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, è stato utilizzato dalla CTR quale argomentazione giuridica per escludere la rilevanza indiziaria degli elementi addotti, e costituisce ragione di diritto cui il giudice di merito legittimamente può ricorrere, a prescindere dal richiamo delle parti.
Il secondo motivo è invece fondato e assorbente del terzo. La Corte richiama il principio per cui l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe, con richiamo ai precedenti Cass. n. 14237 del 2017 e Cass. n. 9784 del 2010. Il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi e solo successivamente, ove li ritenga qualificati, ammettere la prova contraria del contribuente.
Analogamente, in caso di contestazione dell’interposizione ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio può imputare al soggetto interponente i redditi dell’interposto sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come affermato da Cass. n. 15830 del 2016, Cass. n. 27625 del 2018 e Cass. n. 29228 del 2021.
Nel caso concreto, la CTR era chiamata a valutare la sufficienza delle presunzioni offerte dall’Ufficio in ordine all’esistenza dell’interposizione contestata e, affermando la necessità assoluta di un ulteriore elemento indiziario, ha del tutto eluso tale valutazione. Sotto altro profilo, la CTR ha dimostrato di non avere compreso la contestazione dell’Amministrazione: questa aveva descritto un meccanismo elusivo dell’obbligo di pagamento dell’imposta, imperniato sull’interposizione fittizia del soggetto estero, nei cui confronti il fornitore emetteva fattura senza applicazione dell’imposta, con vantaggio del successivo cessionario che acquistava il traffico a prezzo inferiore.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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