Detrazione riqualificazione energetica anche su immobili locati a terzi (Cass. civ. Sez. V n. 16315 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La detrazione d’imposta per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società, che abbiano sostenuto tali spese su edifici concessi in locazione a terzi. La disposizione, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, esprime una generalizzata operatività della detrazione, essendo l’agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico. La circostanza che i beni siano concessi in godimento a terzi, o che siano classificati come beni merce, non giustifica pertanto alcuna esclusione del beneficio.
Il Fatto
A seguito di un controllo ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sul modello unico presentato da una società di persone esercente attività di locazione, sublocazione e vendita immobiliare, per l’anno d’imposta 2007, l’Ufficio recuperava a tassazione maggiore IRES, che si traduceva per trasparenza in capo a un socio accomandante, chiamato a rispondere in proporzione alla propria partecipazione.
Il rilievo riguardava il disconoscimento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, relativi a spese sostenute dalla società su immobili propri ma diversi da quello adibito a sede legale e costituiti da più unità immobiliari. L’argomento ostativo al riconoscimento era la loro disponibilità in capo a terzi. Il socio impugnava la cartella esattoriale davanti al giudice di primo grado, ottenendo accoglimento, poi confermato in appello. L’Ufficio ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un solo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, numero 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006. L’Amministrazione sosteneva che l’agevolazione spetti solo per gli investimenti effettuati sui beni strumentali in uso del contribuente, con esclusione dei beni merce e, in particolare, degli immobili concessi in locazione a terzi.
La Corte non condivide l’impostazione dell’Ufficio. Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, cui intende dare continuità, secondo cui il beneficio fiscale per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai titolari di reddito d’impresa, comprese le società, che abbiano sostenuto tali spese su edifici concessi in locazione a terzi.
La ratio dell’agevolazione è individuata nella finalità di incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico. Tale lettura trova conferma nella formulazione letterale della norma, che non contempla limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo e prevede quindi una generalizzata operatività della detrazione. Vengono richiamati, in senso conforme, Cass. V n. 18915/2019 e n. 29163/2019, in linea Cass. VI-5 n. 29426/2021 e n. 30753/2021, nonché Cass. V n. 10126/2022.
La Corte aggiunge che l’agevolazione non può subire distinzioni in ragione del diverso regime con cui i beni sono iscritti in bilancio in capo al titolare, persona fisica o giuridica. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente. Infine, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
Nota della Redazione
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