Estraneità del socio alla gestione vince la presunzione di distribuzione degli utili (Cass. civ. Sez. V n. 16815 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, restando salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti. La presunzione non necessita di ulteriori riscontri indiziari e non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell’assetto societario, non il maggior reddito accertato in capo alla società. Costituisce prova contraria idonea anche la dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita della società: una volta fornita, la massima di esperienza su cui la presunzione si fonda perde rilievo probatorio.
Il Fatto
Il contribuente, titolare del 50% delle quote di una società a ristretta base partecipativa, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli aveva imputato, ai fini IRPEF per l’anno 2011, la quota di utili extracontabili accertati in capo alla società, pari a circa 190.000 euro, a fronte di un recupero a tassazione di circa 95.404 euro.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’estraneità del contribuente alla gestione sociale. La Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo non superata la presunzione di distribuzione e non necessario il contraddittorio preventivo. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 cod. civ., per avere la CTR escluso che l’estraneità del socio alla gestione potesse vincere la presunzione. Il motivo è fondato.
Il Collegio muove dalla pacifica giurisprudenza di legittimità: nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, mentre spetta al contribuente provare che detti utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti. La presunzione, si precisa, non richiede ulteriori elementi di riscontro, neppure bancari, e non integra una presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è costituito dalla ristrettezza della compagine sociale.
La Corte ripercorre poi l’evoluzione giurisprudenziale sul contenuto della prova contraria. Dopo la tesi che ammetteva solo la dimostrazione dell’accantonamento o reinvestimento, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di vincere la presunzione provando il ruolo meramente formale del socio, estraneo di fatto alla conduzione societaria. Il Collegio dà atto dell’esistenza di un indirizzo più recente di segno opposto, ma sceglie di ribadire la tesi che ammette, quale prova contraria, la dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita sociale.
Tale soluzione non collide con la ragione della presunzione: questa si fonda sulla massima di comune esperienza che dalla ristrettezza della base sociale inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci e di reciproco controllo. Dimostrata l’estraneità assoluta del socio, la massima perde rilievo probatorio e non consente più di presumere la distribuzione degli utili. Il problema si sposta sul piano probatorio: la prova dell’estraneità deve essere precisa e rigorosa.
Nella specie la CTR, pur avendo acclarato l’estraneità del contribuente alla gestione sociale, ne ha escluso la rilevanza: in tal modo non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati. L’accoglimento del quarto motivo assorbe gli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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