Inammissibile il ricorso che non trascrive la norma del CCNL invocato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13990 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione e falsa applicazione di una clausola di contratto collettivo nazionale, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza di cui agli artt. 366, comma primo, n. 4) e 6), e 369, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. se non trascrive, nemmeno nelle parti salienti, il testo della norma contrattuale invocata, non ne indica l’anno e non precisa quando e da chi essa sia stata prodotta nei gradi di merito. L’indicazione del contratto collettivo fornita per la prima volta nella memoria illustrativa è tardiva e non sana il difetto. La dedotta contraddittorietà dell’impianto motivazionale è estranea al vizio di violazione di legge e va fatta valere con mezzo diverso. I profili che investono il contenuto del contratto individuale di assunzione costituiscono rivisitazione di accertamenti di fatto, non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio la propria ex datrice di lavoro, una camera sindacale provinciale, chiedendo il risarcimento dei danni da mobbing e il pagamento di differenze retributive per inadempimenti contrattuali. Il Tribunale di Brescia aveva respinto la domanda risarcitoria e accolto solo in parte le ulteriori pretese, riconoscendo una somma per differenze retributive.

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma, aveva riconosciuto alla lavoratrice un ulteriore importo a titolo di indennità chilometrica per gli spostamenti verso gli uffici zonali di cui era stata nominata responsabile, ma aveva respinto il motivo relativo alla diaria prevista dal contratto collettivo per le missioni fuori sede. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 160 CCNL, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso erroneamente il diritto alla diaria, avrebbe reso una motivazione contraddittoria e avrebbe qualificato come dato meramente formale l’indicazione della sede di lavoro nel contratto individuale, là dove la lavoratrice andrebbe inquadrata come trasfertista.

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un primo, assorbente profilo. Il ricorso non contiene la trascrizione nemmeno delle parti salienti della clausola contrattuale invocata e non ne specifica l’anno. Non indica, inoltre, quando e da chi il contratto collettivo sia stato prodotto nei gradi di merito, né dove sia collocato nei fascicoli, nonostante la produzione del testo integrale fosse necessaria.

Tale carenza integra la violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dagli artt. 366 e 369 cod. proc. civ. La sola indicazione del contratto collettivo, contenuta nella memoria illustrativa in vista dell’adunanza camerale, è tardiva e in ogni caso riferita a un fascicolo di primo grado non richiamato tra gli atti prodotti in sede di legittimità.

Il Collegio rileva poi che il punto di censura sulla contraddittorietà della motivazione è estraneo al terreno dell’interpretazione della clausola e afferisce a un vizio che doveva essere dedotto con mezzo diverso dall’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ. Gli ulteriori profili, relativi alla temporaneità dell’assegnazione e al contenuto del contratto individuale di assunzione, investono accertamenti di fatto e non sono consentiti in sede di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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