Successione nel processo e prova della qualità di erede in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 14005 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che propone ricorso per cassazione nella qualità di successore a titolo universale di una parte del giudizio di merito deve non solo allegare la propria legitimatio ad causam, ma anche fornire la prova documentale delle circostanze costitutive della successione nel processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità. La mancanza di tale prova attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio ed è rilevabile d’ufficio, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione della controparte. Il difetto è sanato dalla produzione in memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., della documentazione attestante il decesso e la qualità di erede. Il motivo che deduca un errore di fatto della sentenza impugnata in tema di non contestazione è inammissibile in cassazione, ove prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo esperibile solo il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

I locatori di due porzioni di immobile ad uso studio professionale agivano in giudizio, davanti al Tribunale in funzione di giudice delle locazioni, per il pagamento dei canoni insoluti per il periodo novembre 2009 – novembre 2014. I conduttori proponevano domanda riconvenzionale per spese di manutenzione straordinaria di competenza della proprietà.

Il Tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande e, operata la compensazione, condannava i conduttori al residuo. La Corte d’Appello rigettava l’appello dei locatori e accoglieva parzialmente quello dei conduttori, riducendo l’importo dovuto e compensando le spese. Propongono allora ricorso per cassazione i soggetti che si qualificano eredi di uno dei locatori originari, deceduto nelle more.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare una questione di inammissibilità. I ricorrenti agiscono nella asserita qualità di eredi del locatore deceduto, senza però allegare la documentazione comprovante tale qualità. La Corte ricorda che colui che impugna come successore a titolo universale deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale dei presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ..

Il rilievo è rilevabile d’ufficio, poiché attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio, e nessun rilievo assume la mancata contestazione della controparte. In difetto di prova resta indimostrato un fatto costitutivo del diritto ad agire, il cui onere incombe ex art. 2697 cod. civ. sulla parte che lo esercita.

Tuttavia, con la memoria depositata, i ricorrenti hanno prodotto, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la denuncia di successione, e questo supera ogni problema. La Corte richiama il principio per cui incombe al ricorrente in qualità di erede l’onere di dimostrare, con le produzioni consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; il deposito è consentito anche a favore dell’erede che intervenga per successione verificatasi nella pendenza del giudizio di legittimità.

Passando ai motivi, il primo è inammissibile. Esso deduce un errore di fatto sul fatto processuale della non contestazione: contro l’assunto della sentenza, sostiene che la contestazione vi era stata. Un tale vizio è deducibile solo con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non con il motivo di legittimità. Sussiste inoltre assoluta genericità dell’assunto, per mancata individuazione e riproduzione dei documenti e dei passaggi contestativi, con violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Il medesimo rilievo assorbe il secondo motivo, che ripropone il problema della non contestazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il terzo, che presuppone il medesimo assunto censorio. Il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione dell’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., è privo di fondamento: l’esistenza del provvedimento istruttorio avrebbe imposto una presa di posizione in sede di precisazione delle conclusioni, sicché non è imputabile alcuna carenza motivazionale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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