Proroga termini fiscali vittime usura e intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 14018 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999, come novellato dall’art. 2 della legge n. 3 del 2012 e disposte dal provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini sui delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’art. 3, comma 1, incidono sul processo di esecuzione forzata (comma 4) ovvero sul processo di cognizione (commi 1, 2 e 3). Il meccanismo applicativo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 44 del 1999 ha effetto retroattivo: se la proroga copre il periodo di inadempimento, vengono meno i presupposti del recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi, con conseguente sgravio del carico tributario o diritto al rimborso di quanto indebitamente riscosso.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’intimazione di pagamento notificatale nel 2014 e la presupposta cartella di pagamento, emessa ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2002. Deduceva la violazione dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999, quale beneficiaria delle misure a tutela delle vittime di usura e attività estorsive, l’inesistenza della notifica degli atti presupposti, l’illegittima irrogazione delle sanzioni e l’erroneo calcolo di interessi e aggi.
La CTP accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Calabria, in parziale riforma, dichiarava legittima l’intimazione — salvo il ricalcolo degli interessi e degli aggi — ritenendo che l’effetto sospensivo dell’art. 20 incidesse solo sulle procedure esecutive, estranee all’intimazione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dapprima rigetta i primi due motivi. Quanto al dedotto difetto assoluto di motivazione, la CTR ha compiutamente esposto il proprio iter argomentativo, non ravvisandosi alcuna anomalia motivazionale rilevante alla stregua delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Quanto alla rappresentanza dell’agente della riscossione, le Sezioni Unite n. 30008 del 2019 hanno chiarito che l’ente può avvalersi, senza formalità né delibera, di avvocati del libero foro quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, come per le liti dinanzi alle Commissioni tributarie.
Il terzo motivo è invece fondato. Il giudice di appello ha errato nel ritenere che la proroga di cui al comma 2 incida solo sulle procedure esecutive: l’effetto sospensivo del comma 4 riguarda i processi esecutivi, mentre le sospensioni dei commi 1 e 3 e la proroga del comma 2 incidono sul processo di cognizione, e nella specie anche su quello tributario.
Muovendo dalle Sezioni Unite n. 21854 del 2017 e dalla Corte cost. n. 192 del 2014, la Corte enuncia il principio secondo cui il provvedimento del procuratore della Repubblica è vincolante per il giudice civile e incide sulla cognizione. Ne deriva che, se la proroga copre il periodo di scadenza, la cartella e la conseguente intimazione afferiscono a tributi inesigibili.
La CTR avrebbe dovuto verificare se, in ragione dei reiterati eventi lesivi e dei provvedimenti di proroga triennale, gli atti riguardassero tributi dovuti nel periodo coperto dalla proroga. L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento della censura sull’irrogazione delle sanzioni, rimessa al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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