Avvisi per frode IVA notificabili nel periodo di sospensione COVID (Cass. civ. Sez. V n. 14019 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli avvisi di accertamento che contestano una frode IVA idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. La circolare applicativa dell’Amministrazione finanziaria, adottata in virtù del rinvio contenuto nella stessa legge, integra il precetto di rango primario con normativa di dettaglio e non ha mera natura interpretativa. L’obbligo di motivazione rafforzata dell’atto impositivo, in ordine alle osservazioni del contribuente, opera solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, non essendo generalizzato. Sulle operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione l’onere di provare, anche in via presuntiva, che l’operazione non è stata posta in essere; spetta invece al contribuente provare l’effettiva esistenza della prestazione.

Il Fatto

Una società di capitali in liquidazione impugna un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014, emesso a seguito del recupero a tassazione di componenti negative di reddito: costi non di competenza, operazioni oggettivamente inesistenti conseguenti a sovrafatturazione, sponsorizzazioni e accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

La Commissione tributaria provinciale accoglie integralmente il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglie parzialmente l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittima la notifica nel periodo di sospensione COVID, sussistente la sovrafatturazione e indeducibili i costi di sponsorizzazione, con riallineamento della redditività 2014 a quella del 2017. La società propone ricorso per cassazione con sette motivi; l’Agenzia resiste e propone ricorso incidentale con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, sulla nullità dell’avviso per mancato rispetto dei termini di sospensione. L’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020 consente la notifica degli atti anche nel periodo di sospensione in presenza di casi di indifferibilità e urgenza. Il comma 6 rinvia a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità di applicazione; la circolare n. 25/E del 2020 ha individuato, tra le ipotesi legittime, gli atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato.

Il Collegio qualifica la circolare come applicativa, non meramente interpretativa: essa completa il precetto primario con normativa di dettaglio e vincola in forza dello stesso rinvio legislativo. La prospettazione di una frode, per la quale è ipotizzabile un reato, integra dunque le condizioni di indifferibilità e urgenza. Il motivo è infondato.

Quanto al settimo motivo, concernente il contraddittorio endoprocedimentale, la Corte esclude che l’obbligo di motivazione rafforzata sia generalizzato: esso opera solo in ipotesi specifiche, quali gli studi di settore e l’abuso del diritto, secondo i precedenti richiamati. L’atto che non menzioni le osservazioni del contribuente non è per ciò solo nullo, occorrendo la dimostrazione che esse non siano state in alcun modo considerate. Nel caso concreto le osservazioni risultano criticamente valutate.

Sui motivi relativi alla sovrafatturazione, la Corte nega che il giudizio civile tra i soci possa spiegare giudicato esterno nel processo tributario, per autonomia di parti e finalità. La sentenza impugnata è ampiamente motivata e non affetta da motivazione apparente, secondo la nozione delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016. La censura sull’art. 116 cod. proc. civ. è inammissibile, non potendo investire la valutazione delle prove riservata al merito.

La Corte conferma la regola sull’onere della prova: l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione anche in via indiziaria o presuntiva, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza della prestazione, non bastando la fattura o la regolarità formale delle scritture. Le spese di sponsorizzazione sono indeducibili per difetto di prova delle prestazioni. I motivi incidentali sulla redditività sono infondati: la scelta del coefficiente del 2017 costituisce legittima valutazione di merito. Ricorsi principale e incidentale sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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