Compenso del sindaco di società fallita e eccezione di inadempimento della curatela (Cass. civ. Sez. I n. 4303 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra il sindaco di una società di capitali e la società intercorre un rapporto di corrispettività, sicché la curatela fallimentare può opporre al credito del sindaco l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. allo scopo di paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte. Per l’operatività del criterio di riparto dell’onere della prova, il debitore eccipiente si limita ad allegare l’altrui inadempimento o inesatto adempimento, mentre grava sul creditore agente l’onere di dimostrare l’avvenuto ed esatto adempimento. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 cod. proc. civ. per le nuove eccezioni proponibili dal curatore, restando esclusa la sola introduzione di domande riconvenzionali. Le censure che sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Un sindaco di una società di capitali, dichiarata fallita, aveva chiesto l’inserimento in privilegio — ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. — del proprio credito per compenso maturato nello svolgimento dell’incarico. Il giudice delegato rigettava la domanda e, su opposizione ex art. 98 legge fall., l’opponente conveniva la curatela davanti al Tribunale di Napoli.
Il Tribunale, con decreto, ha rigettato l’opposizione, rilevando che il sindaco non aveva fornito la prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni, della loro durata ed entità, nonostante l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. Il sindaco ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi — errata applicazione dell’art. 1460 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova — sono stati esaminati unitariamente per connessione. Nel primo motivo il ricorrente sosteneva che il rapporto tra società e sindaco, essendo improntato alla comunione di scopo e non alla corrispettività delle prestazioni, non potesse essere regolato dall’eccezione di inadempimento.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. n. 6027/2021) secondo cui tra il sindaco e la società di capitale intercorre un rapporto di corrispettività, con conseguente possibilità per la curatela di paralizzare la pretesa al compenso. Il ricorrente non ha illustrato le ragioni giuridiche a sostegno della tesi contraria, limitandosi a un’affermazione apodittica.
Sul secondo motivo la Corte ha ricostruito il criterio di riparto dell’onere della prova. Se il creditore che agisce per adempimento, risoluzione o risarcimento deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento, quando il debitore si avvale dell’eccezione di inadempimento i ruoli si invertono: il debitore eccipiente allega l’altrui inadempimento e il creditore deve dimostrare il proprio esatto adempimento. Tali principi valgono anche per l’inesatto adempimento (Sez. U. n. 13533/2001; n. 8615/2006; n. 15659/2011; n. 826/2015; n. 98/2019).
Nella specie il decreto impugnato ha fatto buon uso di questi principi. Il Tribunale ha accertato che il sindaco non aveva fornito alcuna prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni sindacali, della loro durata ed entità, venendo meno all’onere probatorio incombente. Né la curatela è incorsa in contraddizione per aver eccepito, in via subordinata, le violazioni degli obblighi di legge.
Anche a voler ritenere che l’eccezione sia stata formulata per la prima volta in sede di opposizione, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato (Cass. n. 19003/2017; conf. n. 21490/2020; n. 27902/2020) secondo cui in tale giudizio non opera la preclusione dell’art. 345 cod. proc. civ. per le nuove eccezioni del curatore, pur restando esclusa l’introduzione di domande riconvenzionali. Le censure sono inoltre inammissibili, poiché sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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