Fallibilità della società incorporata entro l’anno dalla fusione (Cass. civ. Sez. I n. 14414 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento ai sensi dell’art. 10 l.fall. entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. La fusione estingue la società incorporata e ne comporta la cessazione dell’attività d’impresa, non assumendo rilievo la prosecuzione dei soli rapporti giuridici in capo all’incorporante. Il regime speciale dell’art. 10 l.fall. opera quale norma eccezionale che, per mezzo di una fictio iuris, sancisce la fallibilità degli imprenditori collettivi anche estinti, purché l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione o nel termine annuale. È irrilevante la solvibilità della società incorporante, potendo essa semmai giustificare la soggezione di quest’ultima a procedura concorsuale.

Il Fatto

Una società editrice, incorporata per fusione in altra compagine societaria divenuta titolare della medesima denominazione, veniva dichiarata fallita dal Trib. Catania su istanza della locale Procura della Repubblica. Il socio di riferimento, nella duplice qualità di legale rappresentante della società e di cessato amministratore della incorporata, proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa.

La Corte d’Appello di Catania rigettava il reclamo, affermando la natura estintiva dell’incorporazione e la conseguente applicabilità dell’art. 10 l.fall., nonché la legittima utilizzazione della documentazione postuma ai fini della prova dello stato di insolvenza. Avverso tale decisione il reclamante proponeva ricorso per cassazione in tre motivi, cui il fallimento resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente contestava l’orientamento inaugurato da Cass. Sez. Un. n. 21970 del 2021, sostenendo che la fusione non integri una vicenda estintiva ma modificativa dei soggetti, con continuità dell’attività d’impresa e conseguente inapplicabilità dell’art. 10 l.fall.. Ne derivava, secondo la tesi, l’irrilevanza dell’accertamento sulla solvibilità dell’incorporante e la necessità di valutare l’insolvenza alla luce degli incrementi patrimoniali conseguiti con l’operazione.

La Corte, condividendo la ricostruzione della Procura generale e del controricorrente, ribadisce che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e realizza una successione a titolo universale in capo all’incorporante. L’estinzione comporta la cessazione dell’attività d’impresa propria della società incorporata, non esclusa dalla prosecuzione dei soli rapporti giuridici in capo all’ente incorporante, che svolge una distinta attività.

Il Collegio valorizza l’art. 10 l.fall. quale norma speciale che, mediante una fictio iuris e in equiparazione al debitore persona fisica, sancisce la fallibilità degli imprenditori collettivi anche estinti per incorporazione, fusione o scissione totalitaria, entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il termine opera purché l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione o nel corso dell’anno successivo.

Il percorso argomentativo è sostenuto da un consolidato indirizzo, che il provvedimento richiama: Cass. n. 11984 del 2020, Cass. n. 6324 del 2023 e Cass. n. 36526 del 2023 confermano la fallibilità della società incorporata nel termine annuale. La Corte richiama altresì Cass. n. 2210 del 2007, secondo cui è irrilevante che i debiti siano stati assunti dall’incorporante e che sia mancata la sua solvibilità, essendo il fallimento dell’incorporata conseguenza della sua insolvenza e del mancato decorso dell’anno.

Quanto alla prospettata distonia con la funzione della fusione quale strumento di soluzione della crisi, il Collegio osserva che essa opera solo se canalizzata nei concorsi preventivi diretti a superare lo stato di crisi, non potendo la fusione di per sé scongiurare il fallimento. I primi due motivi sono pertanto rigettati, con assorbimento del terzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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