Impugnazione lodo per violazione di legge e rilievo ufficio nullità contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 19277 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la corte d’appello non può esercitare d’ufficio il potere di rilievo di una pretesa nullità contrattuale che non sia deducibile come motivo di impugnazione del lodo. Il rilievo officioso delle nullità contrattuali, coordinato con il principio della domanda, è esercitabile solo se il giudice debba valutare la validità del contratto quale elemento costitutivo dell’azione; nel giudizio di impugnazione del lodo, invece, l’oggetto della domanda investe non già il contratto ma il lodo, nei soli limiti dei motivi prospettati e se effettivamente deducibili. L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa, ai sensi dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40/2006, solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. La violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ. non integra di per sé contrasto con l’ordine pubblico, poiché tale norma, pur imperativa, è posta a tutela del patrimonio del singolo contraente e non esprime un valore insopprimibile dell’ordinamento.
Il Fatto
Una società promittente alienante impugnò davanti alla Corte d’appello il lodo arbitrale che, su domanda della promissaria acquirente, aveva pronunciato il trasferimento di un fondo ex art. 2932 cod. civ., rigettando le domande di nullità del preliminare per violazione dell’art. 2744 cod. civ., di risoluzione e di accertamento del diritto di riscatto. La società deduceva la nullità del lodo per omessa pronuncia e per violazione di regole di diritto sul merito, sostenendo che il preliminare costituisse soltanto una forma di garanzia del finanziamento erogato nel 2003.
La Corte di appello rigettò l’impugnazione, ritenendo non censurabile la violazione dell’art. 2744 cod. civ. perché la clausola compromissoria, stipulata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, non prevedeva l’impugnabilità del lodo per errori di diritto. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del giudizio di impugnazione per nullità del lodo, articolato in una fase rescindente e in una eventuale fase rescissoria. Nella prima, alla corte d’appello non è consentito procedere ad accertamenti di fatto: essa si limita al riscontro dei soli errores in procedendo tassativamente previsti e dell’inosservanza delle regole di diritto nei limiti dell’art. 829 cod. proc. civ. Il sindacato di legittimità, di conseguenza, non consente di esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma impone di valutare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione.
Su questa base la Corte esclude che la corte d’appello potesse rilevare d’ufficio la nullità contrattuale. Il rilievo officioso delle nullità contrattuali, coordinato con il principio della domanda, opera solo quando il giudice debba valutare la validità del contratto come elemento costitutivo dell’azione. Nel giudizio di impugnazione del lodo, invece, l’oggetto della domanda è il lodo, sicché la corte distrettuale non può esercitare un potere officioso su una nullità non deducibile come motivo di impugnazione. La Cass. n. 28191 del 2020, richiamata, esclude del resto che la corte d’appello possa rilevare d’ufficio motivi non dedotti, salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria.
La Corte precisa poi che il lodo aveva effettivamente esaminato e deciso la questione di nullità sollevata dalla ricorrente, ma tale decisione non era impugnabile per errores in iudicando, mancando la previsione espressa nella convenzione di arbitrato. La scrittura privata contenente la clausola compromissoria è datata 30 marzo 2006, dunque successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, che ha subordinato l’impugnazione per violazione di legge all’espresso accordo delle parti.
Quanto alla dedotta contrarietà all’ordine pubblico, la Corte richiama la condivisa Cass. n. 27615 del 2022 e la più recente Cass. n. 8718 del 2024: la decisione arbitrale non è impugnabile per violazione del divieto del patto commissorio, perché l’art. 2744 cod. civ., pur imperativo, non esprime un valore insopprimibile dell’ordinamento, essendo posto a tutela del patrimonio del contraente. Il legislatore ha del resto previsto, con l’art. 6 del d.lgs. n. 170/2004, casi in cui quel divieto non si applica.
Le censure relative all’interpretazione del contratto e all’omessa pronuncia sulle modalità del riscatto e sulle istanze istruttorie sono dichiarate inammissibili o infondate. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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