Cooperative, nessun versamento ulteriore del socio senza clausola statutaria (Cass. civ. Sez. I n. 7875 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società cooperative, in difetto di una clausola statutaria che attribuisca il relativo potere o che comunque preveda la possibilità di richiedere contributi finanziari per l’espletamento dell’attività e il perseguimento dello scopo sociale, né il consiglio di amministrazione né l’assemblea possono imporre al socio il versamento di somme ulteriori rispetto al conferimento iniziale o a quanto previsto da un piano finanziario. La deliberazione consiliare che pretenda di fondare una tale obbligazione è inefficace e inidonea a sorreggere la pretesa creditoria della cooperativa. Essa non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l’impugnazione delle delibere assembleari, perché non costituisce atto demandato ai poteri degli amministratori.
Il Fatto
Una società cooperativa aveva proposto domanda, accolta in primo grado con decreto ingiuntivo, per il pagamento di un residuo corrispettivo riferito alla partecipazione di una società socia a una manifestazione fieristica. Il credito era fondato su una deliberazione del consiglio di amministrazione con cui erano state imposte ai soci ulteriori obbligazioni pecuniarie per quella stessa iniziativa.
La Corte d’appello, in riforma della decisione di prime cure, aveva revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda, ritenendo che unica fonte del credito fosse il contratto concluso tra le parti, il cui prezzo risultava interamente pagato. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 132 c.p.c., per asserita contraddittorietà della motivazione. La Corte lo dichiara manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata espone una motivazione superiore al minimo costituzionale e del tutto chiara.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La ricorrente non si avvede della loro intima contraddittorietà: il secondo assume che il tema della validità della deliberazione consiliare non fosse stato devoluto al giudice d’appello, con conseguente formazione del giudicato interno; il terzo, all’opposto, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare proprio quel profilo. La strutturale contraddittorietà dei due motivi ne determina l’inammissibilità.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: nelle cooperative, in mancanza di una clausola statutaria che attribuisca il potere o preveda la possibilità di richiedere contributi finanziari per l’espletamento dell’attività e il perseguimento dello scopo sociale, non spetta né al consiglio di amministrazione né all’assemblea il potere di imporre al socio versamenti ulteriori, rispetto non solo al conferimento iniziale, ma anche a un piano finanziario che quantifichi le spese dovute da ciascun socio. Sono citati, in tal senso, Cass., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12374, Cass. 9 maggio 2008, n. 11555 e ulteriori precedenti conformi.
La Corte osserva che di tale clausola non v’è traccia né nella sentenza impugnata né nel ricorso. Non trattandosi di atto demandato ai poteri degli amministratori, è corretto l’accertamento della corte territoriale sull’inefficacia della deliberazione, inidonea a fondare la pretesa e non soggetta ai limiti temporali né alla necessità di impugnazione. Diviene quindi inammissibile anche la censura di violazione dei canoni ermeneutici dell’art. 1362 c.c., norma solo invocata in rubrica e non riferita ad alcun testo.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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