Inquadramento superiore e sindacato di legittimità sul giudizio trifasico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14413 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento logico-giuridico di determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato occorre seguire tre fasi successive: l’accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi contrattuali individuati nella seconda. L’accertamento della natura delle mansioni concretamente espletate costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione. La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi o pervenire a un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di una società concessionaria della riscossione per le province della Regione siciliana, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’attribuzione della categoria di quadro direttivo QD1, primo livello retributivo, per le mansioni superiori asseritamente disimpegnate senza soluzione di continuità dal 2008 al luglio 2009, con conseguente condanna della società all’inquadramento e alla corresponsione delle differenze retributive.

Il Tribunale di Gela ha rigettato le domande e la Corte d’Appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la decisione. Avverso la sentenza di appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico complesso motivo, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 190/1985 e degli artt. 82 e 93 del CCNL per i quadri direttivi, in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe adottato una lettura atomistica della figura di quadro direttivo, trascurando il tenore complessivo della declaratoria contrattuale, che ricomprende al proprio interno varie tipologie di mansioni.

La Corte di cassazione muove dal principio, consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui l’inquadramento del lavoratore subordinato richiede il già richiamato procedimento trifasico. Il Supremo Collegio richiama Cass. n. 28284/2009 e, tra le successive conformi, Cass. n. 8589/2015 e Cass. n. 18943/2016, ribadendo che l’accertamento della natura delle mansioni svolte costituisce giudizio di fatto riservato al merito.

Nel caso concreto, il procedimento trifasico risulta essere stato svolto e adeguatamente motivato sulla base di elementi probatori congrui, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e in rapporto alle declaratorie ed esemplificazioni della normativa contrattuale collettiva applicata al rapporto, cui rinvia l’art. 2, comma 2, legge n. 190/1985. Tale normativa è stata raffrontata con le risultanze istruttorie testimoniali e documentali.

La Corte rileva che, nel criticare la motivazione relativa allo sviluppo del procedimento trifasico, il motivo tende in realtà, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, in contrasto con il principio richiamato da Cass. S.U. n. 34476/2019. La denuncia non può trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito, come ribadito da Cass. n. 15568/2020 e da Cass. n. 20814/2018 e Cass. n. 21640/2023.

La Corte osserva inoltre che la sentenza gravata ha specificato la mancanza del presupposto del coordinamento di un certo numero di unità richiesto dalla norma contrattuale secondo l’originaria allegazione e che, in ogni caso, non era stato provato lo svolgimento di compiti propri del Direttore di linea operativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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