Vittime del dovere, prescrizione decennale sull’adeguamento dell’assegno vitalizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14501 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’adeguamento dell’assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere e alle categorie equiparate ha natura assistenziale e soggiace alla prescrizione decennale, non a quella quinquennale. La rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti assistenziali costituiscono componente essenziale dell’oggetto dell’obbligazione e non accessorio autonomo, con la conseguenza che la porzione di credito imputabile a rivalutazione non può essere assoggettata a un regime prescrizionale diverso da quello del capitale. Opera la prescrizione quinquennale solo per i ratei liquidi, intendendosi per liquidità non la nozione dell’art. 1282 cod. civ., ma l’effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con messa a disposizione dell’avente diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificato vittima del dovere, aveva chiesto l’adeguamento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, d.P.R. n. 243 del 2006 all’importo rivalutato ai sensi della legge n. 407 del 1998, previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La pretesa si fondava sull’estensione disposta dall’art. 1, comma 563, legge n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere ed equiparati.

Il Tribunale di Vicenza aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale. La Corte d’appello di Venezia, disattesa l’eccezione di prescrizione del Ministero, aveva invece riconosciuto il diritto all’adeguamento, ritenendo il credito non liquido e quindi soggetto a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. In via preliminare precisa che la questione della prescrizione del diritto all’assegno vitalizio non è oggetto del giudizio: il thema decidendum riguarda esclusivamente l’adeguamento. La Corte richiama Cass. n. 17440 del 2022, che ha riconosciuto natura di status alla condizione di vittima del dovere, con imprescrittibilità dell’azione, precisando però che tale imprescrittibilità non si estende ai benefici economici che nello status trovano il loro presupposto.

Sul regime prescrizionale, la Corte dà continuità a Cass. n. 11013 del 2022 e alla giurisprudenza costante: nelle prestazioni previdenziali e assistenziali, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione, quando non siano state poste in riscossione né messe a disposizione dell’avente diritto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. La rivalutazione e gli interessi non sono accessorio del credito, ma componente essenziale dell’oggetto dell’obbligazione.

Il percorso argomentativo si fonda sulle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, che hanno parzialmente caducato l’art. 442 cod. proc. civ., rendendo interessi e rivalutazione un tutt’uno con il credito assistenziale. Ne deriva che il pagamento del valore originario costituisce adempimento parziale di un’obbligazione che ha sempre a oggetto il medesimo credito, qualificato in relazione al trascorrere del tempo.

La Corte respinge l’argomento del Ministero sulla natura non previdenziale della prestazione: le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere hanno natura assistenziale, come ribadito da Cass. n. 22753 del 2018 e Cass. n. 23300 del 2016, con conseguente applicazione dei principi esposti. La regola generale per i ratei è dunque la prescrizione decennale, operando quella quinquennale solo per i ratei liquidi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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