Mansioni superiori e nullità dell’ordine di servizio: irrilevanza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14499 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore al superiore inquadramento e alle relative differenze retributive, ai sensi dell’art. 2103 c.c., si fonda sull’accertamento effettivo dello svolgimento delle mansioni superiori e prescinde dalla validità dell’atto che le abbia formalmente disposte. La dedotta nullità dell’ordine di servizio, in quanto atto non costitutivo del diritto riconosciuto, non può assumere valore ostativo al riconoscimento delle mansioni di fatto espletate. La domanda di inquadramento superiore può essere fondata sulle previsioni del regolamento aziendale, ove questo definisca il contenuto delle mansioni e delle corrispondenti qualifiche e non rechi disposizioni deteriori rispetto alla contrattazione collettiva. È inammissibile, per effetto dell’art. 348 ter c.p.c., la censura di omesso esame di un fatto decisivo avverso una sentenza d’appello di conferma della pronuncia di primo grado.

Il Fatto

La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento della qualifica superiore di capo ufficio a far data dal 18.9.2000, fondando la domanda sul regolamento organico aziendale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda con sentenza non definitiva, poi seguita dalla condanna della Cassa datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

La Corte d’appello di Catania aveva respinto il gravame dell’ente, confermando entrambe le pronunce e ritenendo irrilevanti le questioni sulla nullità dell’ordine di servizio del 18.9.2000, in ragione dell’avvenuto accertamento sull’effettivo espletamento delle mansioni superiori. Contro la sentenza d’appello l’ente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2103 c.c., sostenendo che l’ordine di servizio n. 376 del 18.9.2000 fosse nullo per mancanza o illiceità della causa, perché richiamava una sentenza che aveva riconosciuto alla dipendente una qualifica diversa e inferiore. Da tale nullità l’ente faceva derivare l’impossibilità di riconoscere le mansioni superiori.

La Corte ha respinto la censura. La Corte d’appello, al pari del tribunale, aveva accertato in fatto lo svolgimento delle mansioni di capo ufficio dal 18.9.2000 e, in base all’art. 2103 c.c., aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento e alle differenze retributive. Tale accertamento fattuale rende irrilevante la dedotta nullità, perché l’ordine di servizio non costituisce elemento costitutivo del diritto riconosciuto e, ove nullo, non può assumere il ruolo di elemento ostativo.

La Corte ha aggiunto che, sul piano logico e giuridico, non si comprende perché l’eventuale nullità dell’atto dovrebbe impedire di ricollegare all’effettivo esercizio delle mansioni superiori, per un lungo periodo, i diritti previsti dall’art. 2103 c.c.

Con il secondo motivo la ricorrente ha sostenuto che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per non essere stata fondata sulle declaratorie del contratto collettivo, ma sul solo regolamento aziendale, e ha contestato il giudizio di tardività delle censure. La Corte ha osservato che la domanda di superiore inquadramento ben può fondarsi sul regolamento aziendale, ove esso definisca il contenuto delle mansioni e delle qualifiche e non contenga previsioni deteriori rispetto alla contrattazione collettiva, richiamando sul punto Cass. n. 23665 del 2014 e Cass. n. 3859 del 2006.

Quanto alla pretesa omissione di contestazioni, la Corte ha rilevato che la memoria di costituzione in primo grado indicava il regolamento organico e/o il contratto collettivo come sostanzialmente alternativi, e che le censure erano comunque prive di specificità, non avendo la ricorrente spiegato perché il riferimento alla contrattazione collettiva avrebbe condotto a esiti diversi in punto di inquadramento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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