Cessione d’azienda dissimulata: serve l’abuso del diritto, non l’art. 15 (Cass. civ. Sez. V n. 5996 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sequenza di operazioni negoziali, tutte regolarmente registrate, con cui le parti conseguono effetti economici e giuridici analoghi a quelli della cessione di azienda integra una fattispecie di abuso del diritto, e non un contratto verbale non registrato. In presenza di un atto già sottoposto a registrazione, l’Amministrazione finanziaria non può ricorrere alla registrazione d’ufficio prevista dall’art. 15, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986, che presuppone un contratto verbale mai assoggettato all’imposta e mira a contrastare forme di evasione, non di mera elusione. Il recupero delle imposte è ammesso solo attraverso l’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, che consente di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti derivanti da operazioni prive di sostanza economica. Ne consegue l’illegittimità dell’atto impositivo fondato sull’art. 15, con assorbimento delle censure relative alle sanzioni.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria, ravvisando la dissimulazione di un contratto verbale di cessione di azienda all’interno di una sequenza di atti societari compiuti tra l’aprile del 2014 e l’aprile del 2016, ha applicato l’imposta di registro con aliquota del 3% e la sanzione per omessa registrazione. La società contribuente ha impugnato l’atto impositivo, ma il ricorso è stato rigettato in primo e secondo grado.

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’Ufficio potesse presumere, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, l’esistenza di un contratto verbale da sottoporre a registrazione d’ufficio, sulla base della ravvicinata successione di atti compiuti da società già connesse e di un disegno volto all’elusione fiscale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 sotto molteplici profili, compresa l’inapplicabilità delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il primo e il quinto motivo, tra loro connessi, applicando il principio della ragione più liquida, che consente di scegliere la questione di più agevole definizione, con assorbimento delle restanti censure.

Il passaggio centrale riguarda l’esatta qualificazione della fattispecie. Il giudice di merito, come l’Amministrazione, ha erroneamente applicato l’art. 15, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986, norma che prevede la registrazione d’ufficio, in mancanza di richiesta dei soggetti tenuti, per i contratti verbali e le operazioni che risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti. Secondo la Corte, tale disposizione è volta a contrastare forme di evasione d’imposta vere e proprie, consentendo di accertare e registrare un contratto verbale mai sottoposto ad adempimento.

Diversa è la funzione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che comporta una differente interpretazione — e un diverso regime tributario — di un atto già registrato dalle parti. Nel caso esaminato, le parti non hanno concluso una cessione di azienda, neppure verbale, ma una sequenza negoziale diversa, consistente in una pluralità di operazioni tutte regolarmente registrate e culminate nella cessione delle partecipazioni societarie, proprio per realizzare effetti analoghi alla cessione di azienda.

In simili ipotesi, osserva la Corte, l’Amministrazione deve necessariamente ricorrere all’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, applicabile ratione temporis all’avviso in esame, che permette di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti derivanti da una o più operazioni abusive, prive di sostanza economica e poste in essere al solo fine di conseguire l’indebito vantaggio. L’accertamento di fatto contenuto in sentenza richiama espressamente un «disegno volto alla elusione fiscale», confermando la natura elusiva e non evasiva della vicenda.

La Corte accoglie pertanto il primo e il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso annullando l’atto impositivo. Le spese di lite sono dichiarate integralmente compensate.

Nota della Redazione

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