Decadenza ex art. 1669 c.c. non si estende ad altra società appaltatrice (Cass. civ. Sez. II n. 14502 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rovina e difetti di cose immobili, la necessità che la denuncia sia inoltrata entro un anno dalla scoperta, a pena di decadenza dell’azione risarcitoria, riguarda ogni singolo appaltatore che abbia in tesi concorso alla causazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti. Non rileva che le compagini sociali delle diverse società appaltatrici siano composte dagli stessi soci. Al termine decadenziale dell’art. 1669 c.c. non è applicabile il principio di estensione agli altri condebitori, previsto dall’art. 1310, primo comma, c.c. per l’atto interruttivo della prescrizione, per la differenza ontologica tra decadenza e prescrizione.

Il Fatto

Il Condominio e i singoli proprietari di un fabbricato ad uso residenziale convenivano in giudizio, davanti al Tribunale, gli ex soci di una società appaltatrice, il direttore dei lavori, il progettista e la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni per i gravi difetti dell’opera ex art. 1669 c.c. Il Tribunale accoglieva in parte le domande e condannava il direttore dei lavori, riconoscendo il regresso verso gli ex soci di altra società appaltatrice.

La Corte d’appello, in parziale riforma, escludeva il vincolo di solidarietà tra appaltatore e direttore dei lavori, ritenendo che le rispettive condotte avessero prodotto eventi dannosi distinti, e condannava direttamente gli ex soci di una delle società appaltatrici in favore dei danneggiati. Il Condominio ricorreva per cassazione; gli ex soci resistevano con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale la Corte respinge le censure relative all’eccezione di esclusione del vincolo di solidarietà. L’eccezione è in senso stretto e soggetta a decadenza, ma la negazione a monte di ogni responsabilità, prospettata dal direttore dei lavori già in primo grado, non determina ultra-petizione nella separata condanna dei diversi responsabili per i distinti difetti a ciascuno imputabili.

La Corte ribadisce che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c. va intesa in senso relativo. Il vincolo di solidarietà tra appaltatore e direttore dei lavori opera quando i rispettivi inadempimenti hanno concorso in modo efficiente al medesimo evento. Il giudice è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se ricorra un unico fatto dannoso o fatti autonomi e scindibili produttivi di danni distinti. Nel caso concreto è stata accertata la responsabilità di ciascuno per separati eventi, con esclusione della solidarietà.

Le censure sulla motivazione e sulla diligenza del direttore dei lavori sono inammissibili: la sentenza impugnata ha dato conto delle risultanze peritali e non ha messo in discussione il principio secondo cui il direttore dei lavori deve intervenire in presenza di possibili fattori di rischio. Le doglianze mirano a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.

Sul ricorso incidentale il primo motivo, relativo alla qualificazione della chiamata del terzo, è infondato. La chiamata del terzo, al di là della formula, va intesa come chiamata del terzo responsabile quando il convenuto deduca il difetto della propria legittimazione passiva o la corresponsabilità altrui. Si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

È invece fondato il secondo motivo. La denuncia ex art. 1669, primo comma, c.c. deve essere inoltrata entro un anno dalla scoperta a ciascun appaltatore. La sovrapponibilità delle compagini sociali e l’assenza di una netta separazione dei ruoli non consentono di estendere gli effetti della denuncia a una società munita di autonoma personalità giuridica. Alla decadenza non si applica, in via estensiva, la disciplina dell’art. 1310, primo comma, c.c., prevista per la prescrizione. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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