Denuncia al pm non interrompe il nesso causale col processo penale (Cass. civ. Sez. III n. 14514 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata attivazione del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 prima della trasmissione della notizia di reato non è, di per sé, fonte di danno risarcibile in favore di chi sia stato sottoposto a processo penale conclusosi con assoluzione. L’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero interrompe, salvo il limite della calunnia, il nesso eziologico tra la condotta del denunciante e l’evento dannoso. La valutazione sull’esistenza del nesso causale è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non risulti aggredita la ratio decidendi fondata sulla carenza di allegazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio il Comune e la responsabile dell’ufficio edilizia e urbanistica, chiedendo il risarcimento del danno per essere stata sottoposta a un processo penale per abuso edilizio, conclusosi con assoluzione per non avere commesso il fatto. La domanda si fondava sul comportamento omissivo dell’ente, che aveva trasmesso la notizia di reato alla Procura senza prima avviare il procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 241 del 1990.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Firenze aveva respinto l’appello. La corte territoriale aveva ritenuto rinunciate le istanze istruttorie, non riproposte specificamente, e insussistente il nesso causale tra l’omissione amministrativa e il processo penale. La questione giunge in Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce omesso esame di un punto decisivo, per non avere la sentenza riportato le conclusioni con il rinvio alle richieste istruttorie di primo grado. La Corte lo dichiara inammissibile: l’omessa o inesatta trascrizione delle conclusioni nell’epigrafe comporta nullità della sentenza solo quando esse non siano state esaminate, mentre, se dalla motivazione risulta che sono state valutate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità (Cass. n. 4079 del 2005). Il giudice del merito aveva esaminato le conclusioni, qualificandole come rinuncia alle istanze istruttorie.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, denunciano violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, sostenendo che l’interesse ad agire sarebbe in re ipsa e che la prova del danno risiederebbe nell’assoluzione. La Corte li dichiara inammissibili per tre ordini di ragioni.

Anzitutto essi investono il giudizio di fatto sull’esistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. In secondo luogo non risulta impugnata la ratio decidendi fondata sulla mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine a quel nesso. In terzo luogo non è aggredita la ratio costituita dall’idoneità interruttiva dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero rispetto alla precedente denuncia, salvo il limite della calunnia, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30988 del 2018).

Il quarto motivo censura la pronuncia sulle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dolendosi della mancata compensazione in difetto di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.. Anche questo motivo è inammissibile: quanto alla riforma, la censura è un non motivo, essendo le spese liquidate sul principio della soccombenza; quanto alla compensazione, la valutazione è riservata al giudice del merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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