Ricorso in cassazione nullo se censura una motivazione inesistente (Cass. civ. Sez. III n. 8366 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri una motivazione della sentenza impugnata della quale non vi sia riscontro nel testo della decisione stessa si risolve in un non motivo, nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo ed espressamente sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, e non nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. L’omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi non solo il fatto e la sua decisività, ma anche il dato da cui esso risulta e il “come” e il “quando” sia stato oggetto di discussione processuale. In presenza di una pluralità di rationes decidendi autonome, l’inammissibilità delle censure rivolte a una sola di esse determina il difetto di interesse rispetto alle altre.

Il Fatto

Una fondazione previdenziale, la società di gestione del proprio patrimonio immobiliare e un fondo di investimento alternativo agiscono in giudizio contro la società conduttrice di un complesso alberghiero per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento dell’obbligo di manutenzione dell’immobile locato. Le prime due attrici lamentano di aver incassato canoni inferiori a quelli che sarebbero spettati ove il conduttore avesse adempiuto; il fondo assume di aver subito un pregiudizio per la riconsegna del bene in stato deteriore rispetto a quello dovuto.

Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello rigettano le domande risarcitorie. Le attrici propongono quindi ricorso per cassazione articolando sette motivi, con i quali contestano la qualificazione dell’atto di apporto, la titolarità del credito risarcitorio, la prova dell’inadempimento e del danno e la distribuzione dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in ciascuno dei motivi che lo compongono. Il primo motivo, con cui si censura la pretesa qualificazione dell’atto di apporto come compravendita, individua una motivazione che nella sentenza impugnata non trova riscontro: la censura si risolve in un “non motivo“, poiché il motivo di ricorso deve contenere l’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione è errata, non potendo prescindere dalle ragioni che la sorreggono. La nullità che ne deriva è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

I motivi secondo e terzo non prospettano alcuna violazione o falsa applicazione delle norme evocate, ma mirano a una rivalutazione delle circostanze fattuali. La Corte ribadisce che solo l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, è estranea al sindacato di legittimità; il motivo che solleciti un diverso apprezzamento delle prove è quindi inammissibile. Il quarto motivo evoca le emergenze documentali senza spiegare dove e come il fatto sia stato oggetto di attività argomentativa nel giudizio di merito, in spregio all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Il quinto motivo è dedotto espressamente per l’ipotesi di decisione nel merito, sicché l’inammissibilità dei motivi precedenti ne preclude la disamina; esso, inoltre, investe la motivazione del primo giudice. Il sesto motivo censura una ratio decidendi aggiuntiva: poiché la ragione fondata sulla mancata prova dell’inadempimento resiste alle censure, il motivo è inammissibile per difetto di interesse, giacché le censure relative alle altre ragioni non potrebbero condurre alla cassazione della decisione.

Quanto al settimo motivo, la Corte rileva che, sussistendo un caso di doppia conforme di merito, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Le ricorrenti non hanno indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, dimostrandone la diversità. La Corte condanna le ricorrenti alle spese e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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