Cartella emessa dopo l’adesione del coobbligato va impugnata nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 14513 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, l’eccezione di estinzione dell’obbligazione per intervenuta definizione dell’atto di contestazione da parte del coobbligato solidale, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, integra un profilo che incide anche sulla fase della riscossione e rende ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento. La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, fondata sull’assenza di vizi propri della cartella ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non può fondarsi sull’omesso esame di un fatto estintivo tempestivamente eccepito. L’assorbimento improprio di una questione non integra di per sé omissione di pronuncia, poiché la decisione assorbente contiene una decisione implicita di rigetto sulle questioni assorbite.
Il Fatto
Il contribuente riceveva una cartella di pagamento relativa a sanzioni irrogate con atto di contestazione per gli anni 2005 e 2006. La cartella era stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che aveva rigettato il distinto ricorso proposto avverso l’atto di contestazione.
La CTR della Lombardia dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo, ritenendo che la cartella non fosse stata impugnata per vizi propri, in violazione dell’art. 19, comma 3, secondo alinea, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., sul motivo relativo alla sopravvenuta conoscenza dell’avvenuta adesione del coobbligato all’atto di contestazione, mediante pagamento in misura ridotta.
La Corte rigetta il primo motivo. La CTR, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo, ha ritenuto implicitamente che anche l’eccezione di estinzione dell’obbligazione non riguardasse un vizio proprio della cartella. Si è dunque in presenza di un assorbimento improprio: la decisione assorbente sulla inammissibilità comporta un implicito rigetto delle altre domande, senza integrare una vera omissione di pronuncia. La decisione assorbente consente di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento (Cass. n. 28995 del 12/11/2018).
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava l’erroneo apprezzamento della prova sulla definizione dell’atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR omesso di valutare un fatto decisivo, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo è fondato. Dal ricorso in appello, riportato per autosufficienza, risulta che il contribuente aveva eccepito la sopravvenuta conoscenza del pagamento in misura ridotta effettuato nel 2015 dal coobbligato solidale, della sanzione inflitta ad entrambi. La CTR ha dichiarato erroneamente l’inammissibilità del ricorso avverso la cartella, emessa dopo l’adesione del coobbligato alla definizione dell’atto di contestazione, senza esaminare il fatto estintivo prospettato con l’eccezione che, riguardando anche la fase della riscossione, rendeva il ricorso originario ammissibile.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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