Appaltatore tenuto all’intera garanzia salvo prova dello status di nudus minister (Cass. civ. Sez. I n. 24984 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appaltatore, dovendo osservare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente. Ove queste siano palesemente errate, egli può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo. In mancanza di tale prova, l’appaltatore risponde a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato e resta tenuto all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente degli errori nelle istruzioni del direttore dei lavori. La valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Il Fatto

Una società appaltatrice conveniva in giudizio la committente per ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione contrattuale disposta per suo presunto grave inadempimento, oltre al pagamento delle riserve iscritte in contabilità, del mancato utile e alla liberazione delle garanzie bancarie. I lavori di costruzione di una centrale energetica erano stati interrotti a seguito del cosiddetto sifonamento dello scavo.

L’accertamento tecnico preventivo e due successive consulenze tecniche avevano distribuito le responsabilità tra appaltatrice, progettista, geologo e committente. Il tribunale aveva parzialmente accolto le pretese economiche ma rigettato la domanda di illegittimità della risoluzione. La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano accoglieva l’appello principale della committente e rigettava quello incidentale dell’appaltatrice, escludendo ogni concorso di colpa della committenza.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava il dictum di merito lamentando l’omesso esame del fatto decisivo della prevalente responsabilità della committente, quale risultante dalle consulenze non contestate, e la violazione dei principi sul concorso di colpa del creditore. Sosteneva che all’appaltante dovessero ascriversi anche gli inadempimenti dei professionisti esterni, e che la corte distrettuale avesse attribuito eccessiva valenza alla dichiarazione ricognitiva resa in sede di offerta.

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, connessi tra loro. Il dictum impugnato è ineccepibile in diritto: la corte territoriale si è conformata all’insegnamento secondo cui l’appaltatore è tenuto all’intera garanzia per i vizi dell’opera senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente. La Corte ha ribadito che la corte d’appello aveva rimarcato come l’appaltatrice non avesse mai allegato né provato di avere operato quale nudus minister, rilievo non specificamente censurato.

Quanto al profilo motivazionale, i giudici di legittimità hanno escluso qualsiasi anomalia motivazionale rilevante alla luce di Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014, poiché la corte di merito ha esplicitato compiutamente il proprio iter argomentativo, valorizzando da un lato l’obbligo dell’appaltatrice di controllare la validità tecnica del progetto e dall’altro la disattenzione delle indicazioni della direzione dei lavori. Il ricorso, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità.

La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ. è questione di fatto, con statuizione di merito ineccepibile anche su tale profilo. Il terzo motivo — che denunciava abuso del diritto per la lunga ritenzione delle cauzioni — è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la condotta della committente perseguiva un risultato lecito con mezzi legittimi e la censura era generica.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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