Tardività dell’appello rilevabile d’ufficio senza violare il contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 14516 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria ne determina l’inserimento nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati; da tale momento decorre il termine lungo per l’impugnazione. Ove tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione di due diverse date, l’onere di provare la tempestività dell’impugnazione grava sull’impugnante. La tardività dell’appello costituisce questione di rito rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, non soggetta al divieto dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti che non integra uno sviluppo inatteso della lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace che, accogliendo la domanda di alcuni utenti, l’aveva condannata al risarcimento dei danni, rigettando la domanda di restituzione dei canoni e quella di manleva verso la Regione Lazio. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello, rilevando la scissione tra le due date apposte in calce alla sentenza impugnata.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, dolendosi in particolare del rilievo officioso della tardività senza previo contraddittorio. Hanno resistito i controricorrenti e la Regione Lazio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla regola secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza si realizzano contestualmente con l’inserimento nell’elenco cronologico, momento che ne segna la venuta a esistenza a tutti gli effetti. Quando le due date siano state apposte separatamente, il giudice deve accertare con istruttoria documentale o presunzioni semplici il momento di effettiva conoscibilità. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 18569 del 2016, ribadendo che l’onere di provare la tempestività dell’impugnazione incombe sull’impugnante, con conferma nei precedenti Cass. n. 9917 del 2023, Cass. n. 7635 del 2019 e Cass. n. 20447 del 2018.

Il secondo motivo introduce il nodo centrale del provvedimento. La Corte osserva che l’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. opera solo quando la rilevazione d’ufficio modifica il quadro fattuale, generando sviluppi non prospettati dalle parti. La tardività dell’impugnazione è invece circostanza obiettiva desumibile dalla documentazione già in possesso delle parti e agevolmente rilevabile.

Non ogni questione officiosa impone quindi l’assegnazione di un termine a difesa. Il divieto di decidere su argomenti non sottoposti al contraddittorio non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda rilevabili in ogni stato e grado, senza che ciò integri violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 15019 del 2016.

La Corte afferma dunque che il rispetto dei termini perentori per l’impugnazione, artt. 325 e 327 cod. proc. civ., o per l’opposizione, artt. 617 o 641 cod. proc. civ., costituisce parametro di ammissibilità che la parte diligente avrebbe dovuto prefigurarsi come possibile sviluppo della lite. La doppia conforme rilevata induce infine a dichiarare inammissibile il quarto motivo, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ.. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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