Responsabilità della P.A. per illecito dei funzionari tributari e giudicato di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 14588 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che ritenga di essere stato leso dall’operato dell’Amministrazione finanziaria può esercitare l’azione risarcitoria nei confronti della P.A., ma per la responsabilità diretta da esercizio del potere pubblicistico è necessario il previo annullamento dell’atto impositivo in sede tributaria. Ove la legittimità degli avvisi di accertamento sia stata affermata con sentenza passata in giudicato, viene meno l’elemento oggettivo del preteso danno e la condotta dei funzionari non integra alcun fatto illecito. L’accertamento contenuto nel giudicato tributario su un punto fondamentale comune preclude il riesame in sede civile, anche d’ufficio.

Il Fatto

Nel 2015 una società e il suo rappresentante legale convenivano davanti al Tribunale di Trani l’Agenzia delle Entrate e alcuni funzionari, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli accertamenti fiscali condotti nei loro confronti. Secondo i ricorrenti, l’erroneo addebito di tributi, scaturito da un processo verbale di constatazione, aveva comportato la perdita di una consistente commessa e il tracollo finanziario della società.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bari, con ordinanza, dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348-bis cod. proc. civ. La società e il suo legale rappresentante proponevano quindi ricorso per cassazione, ordinario e straordinario, avverso l’ordinanza di inammissibilità e avverso la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il discrimine tra ordinanza di inammissibilità impugnabile e non impugnabile. Ribadisce che la sovrapposizione con argomenti logicamente incompatibili rispetto alla ratio di primo grado rende il motivo ammissibile. Nel caso di specie entrambi i giudici di merito hanno escluso condotte illecite dei funzionari; la pretesa efficacia preclusiva del giudicato tributario rappresenta solo il logico sviluppo della ratio di primo grado e non una ratio autonoma. Il primo motivo è pertanto inammissibile.

Sul merito, la Corte ricostruisce il sistema della responsabilità della P.A. per fatto illecito dei dipendenti. Richiamato l’art. 28 Cost. e le pronunce della Corte cost. n. 64/1992 e n. 18/1989, distingue la responsabilità diretta, fondata sul rapporto organico e sull’estrinsecazione del potere pubblicistico, dalla responsabilità indiretta, desunta dall’art. 2049 c.c., che opera per la mera attività materiale. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 13246/2019 e n. 32364/2018.

Per la responsabilità diretta il danneggiato deve provare l’illegittimità dell’atto, il nesso causale e la riferibilità all’Amministrazione. La Corte afferma che il contribuente può agire solo previo annullamento dell’atto impositivo. Poiché nella specie la legittimità degli avvisi di accertamento è stata affermata in sede tributaria con sentenza passata in giudicato, correttamente i giudici di merito hanno escluso il fatto illecito. La Corte richiama il principio per cui l’accertamento su un punto fondamentale comune preclude il riesame, rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 1465/2021).

Quanto alla responsabilità indiretta, i motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza: parte ricorrente non precisa i comportamenti materiali illeciti né le statuizioni impugnate. Inammissibili e infondati sono infine i motivi sulle spese, censurabili solo con specificazione delle voci; e quello sulle prove orali, il cui giudizio di idoneità dei capitoli è apprezzamento di merito insindacabile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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