Leasing traslativo, penale con detrazione del ricavato non è eccessiva (Cass. civ. Sez. III n. 18220 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing traslativo, è coerente con la previsione del secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. la clausola penale che prevede l’acquisizione, da parte del concedente, dei canoni riscossi e del corrispettivo residuo attualizzato, purché sia prevista la detrazione dell’importo ricavato dalla vendita o dal riutilizzo del bene restituito. Tale meccanismo di detrazione realizza il contemperamento degli opposti interessi ed esclude un ingiustificato arricchimento della società di leasing, rendendo non necessario il ricorso alla riduzione ad equità della penale. La valutazione di non manifesta eccessività della clausola costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.

Il Fatto

Una società di leasing conveniva in giudizio l’utilizzatrice di un immobile, chiedendo la restituzione del bene e l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale di Milano, pronunciando con il rito sommario, accoglieva la domanda e respingeva quella riconvenzionale di restituzione dei canoni versati, in forza della clausola delle condizioni generali che riconosceva alla concedente il diritto di trattenerli.

La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame dell’utilizzatrice, ritenendo compatibile con l’art. 1526 cod. civ. la clausola di incameramento e non eccessivamente onerosa la penale, poiché il contratto riconosceva all’utilizzatore l’accredito di quanto ricavato dalla vendita del bene restituito. La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutte le censure. Il primo e il terzo motivo, relativi alla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere e al sopravvenuto difetto di interesse, sono inammissibili: la sentenza impugnata non si è limitata a rilevare la tardività della domanda, ma ha accertato la mancanza di allegazione e prova della restituzione e della vendita dell’immobile.

La Corte corregge la motivazione sul rilievo d’ufficio. Il sopravvenuto difetto di interesse non costituisce eccezione in senso stretto e può essere rilevato dal giudice anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis, secondo il principio espresso da Cass., sez. 6-3, n. 8903 del 2016, Cass. n. 10728 del 2017 e Cass., sez. 2, n. 15309 del 2020. Il rilievo resta però privo di effetti, perché nel caso concreto quei fatti mancavano.

Il secondo motivo, sul deposito in appello del contratto di compravendita, è infondato. Il giudizio di appello riguarda una sentenza di primo grado depositata il 23 luglio 2019, dunque si applica l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo modificato dall’art. 54, d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. La produzione è esclusa in difetto di prova dell’impossibilità incolpevole di produrre il documento nel giudizio di primo grado.

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza. Il ricorrente che censura la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la specificità, non limitarsi a richiami sintetici all’atto di gravame.

Il sesto motivo è inammissibile nel merito. La detrazione prevista dall’art. 15 delle condizioni generali rende non necessario il ricorso alla riduzione ad equità della penale, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 2061/2021. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 25.200,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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