Estero vestizione fiscale e libertà di stabilimento richiedono costruzione di puro artificio (Cass. civ. Sez. V n. 23842 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esterovestizione di società costituita in altro Stato membro dell’Unione, la residenza fiscale in Italia non può essere affermata sulla sola base del luogo di provenienza degli impulsi gestionali e delle direttive amministrative. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, la nozione di sede dell’amministrazione coincide con quella di sede effettiva e impone una valutazione complessiva dei fattori formali e sostanziali. Il restringimento della libertà di stabilimento è ammesso solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e finalizzate a eludere l’imposizione. La mera localizzazione in un regime fiscale più vantaggioso non integra, di per sé, abuso.

Il Fatto

La Guardia di Finanza, all’esito di indagini di polizia giudiziaria concluse con processo verbale di constatazione, rilevava la fittizietà della sede legale di una società di diritto portoghese, ritenendo effettiva la collocazione dell’attività direttiva e amministrativa in Italia presso locali coincidenti con quelli di due società di servizi nazionali riconducibili ai medesimi soggetti.

L’Agenzia delle entrate riqualificava quindi l’ente come società residente, attribuendole sede legale e partita IVA in Italia, ed emetteva avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, oltre a un atto di irrogazione sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti; la CGT di secondo grado della Puglia lo accoglieva in appello, escludendo l’esterovestizione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria i motivi settimo e nono, relativi ad asseriti vizi di motivazione, e li ritiene infondati. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, nella contraddittorietà insanabile o nella motivazione perplessa. Nel caso concreto la sentenza impugnata restituisce le ragioni della decisione e non incorre in alcuno di tali vizi.

La sentenza di appello poggia su due distinte rationes decidendi: l’insussistenza dell’esterovestizione e il difetto di potestà sanzionatoria, con la riconduzione delle operazioni contestate al regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, lett. e), d.P.R. n. 633/1972. Esaminato il terzo motivo — prioritario tra quelli che aggrediscono la prima ratio — la Corte lo giudica infondato.

Il Collegio ricostruisce la nozione di esterovestizione e richiama la giurisprudenza unionale sulla libertà di stabilimento. La circostanza che una società sia creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce, per sé sola, abuso: una restrizione è ammessa solo se concerne le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica. La nozione di sede dell’attività economica esige la considerazione di un complesso di fattori, tra cui la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale e quello di riunione dei dirigenti.

Sul piano interno, la fattispecie è regolata dall’art. 73, comma 3, TUIR. La nozione di sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione. Occorre accertare se il trasferimento sia meramente artificioso, ossia una costruzione di puro artificio che non riproduce una genuina realtà economica. Assume rilievo anche la tie-breaker rule della convenzione italo-portoghese, che ancora la residenza alla sede della direzione effettiva.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la prospettazione dell’Ufficio è carente e non a fuoco: essa adotta un approccio atomistico e non contesta l’insediamento effettivo della società nello Stato ospite, con ufficio, mezzi navali, personale dipendente e riunioni degli organi societari tenute all’estero. Anche ammesso il ruolo di amministratori di fatto dei soggetti italiani, l’individuazione del luogo di provenienza degli impulsi gestionali non è criterio sufficiente, occorrendo la prova che la struttura estera sia non effettiva. Il primo e il secondo motivo sono disattesi; il quarto e il quinto restano assorbiti. Il sesto motivo, relativo alla territorialità IVA, è dichiarato inammissibile e comunque infondato, in applicazione del principio per cui l’infondatezza delle censure mosse a una delle rationes rende inammissibili quelle relative alle altre. L’ottavo motivo, sulla tonnage tax, è inammissibile perché rivolto contro argomentazioni prive di rilievo decisorio. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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