Interpretazione accordi sindacali aziendali riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23848 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli accordi sindacali aziendali è riservata al giudice di merito, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria dei contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. In sede di legittimità è pertanto insindacabile l’approdo ermeneutico raggiunto dal giudice di merito, purché congruo e logicamente motivato. Il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, richiede l’attivazione del lavoratore mediante manifestazione di volontà scritta entro il termine di legge, senza che gravi sul datore di lavoro alcun onere di preventiva informazione. È inammissibile il motivo che introduce in cassazione una nuova questione di diritto implicante accertamenti di fatto preclusi.

Il Fatto

Il Tribunale aveva riconosciuto al lavoratore il diritto di precedenza nelle assunzioni che la società avrebbe dovuto effettuare nei trentasei mesi successivi alla cessione definitiva del ramo d’azienda, condannando la società al risarcimento del danno per la violazione di tale diritto.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione, respingeva le domande del lavoratore. Richiamato l’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, il giudice distrettuale affermava che il diritto di precedenza necessita dell’attivazione del lavoratore, il quale deve manifestare per iscritto la volontà di avvalersene nel termine di legge, escludendo ogni obbligo di preventiva informazione in capo al datore di lavoro. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, trattati congiuntamente perché tutti incentrati sull’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale, sono giudicati inammissibili. La Corte di merito ha riportato e analizzato la disciplina dell’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, affermando che per l’esercizio del diritto di precedenza è necessaria l’attivazione del lavoratore, con manifestazione di volontà scritta nel termine di legge, senza oneri informativi a carico del datore.

Tale interpretazione della normativa non è censurata dai motivi, che si incentrano invece sull’esegesi dello specifico accordo sindacale. Sul punto la Corte richiama il principio per cui è riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella degli accordi nazionali, oggetto di esegesi diretta in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006.

La Corte territoriale, affermando che l’accordo aziendale era sostanzialmente attuativo della normativa e non imponeva oneri informativi aggiuntivi, non ha omesso l’esame dell’accordo né si è contraddetta. Il diverso esito interpretativo non è condiviso dal ricorrente, ma non per questo risulta incongruo o implausibile nell’ambito riservato al merito.

Quanto al preteso vizio di motivazione, la Corte ribadisce che non basta il difetto di statuizione se il rigetto è implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, essendo soddisfatto l’obbligo motivazionale anche attraverso una motivazione implicita, quando le ragioni siano desumibili dal complesso della decisione.

Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 47 legge n. 428/1990, è respinto: in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto quando presuppongano accertamenti di fatto preclusi alla Corte, salvo le ipotesi dell’art. 372 cod. proc. civ., qui non ricorrenti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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