Appalto endoaziendale illecito se l’appaltatore è privo di autonomia organizzativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14634 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione illecita di manodopera, la legittimità dell’appalto, anche endoaziendale e labour intensive, richiede il riscontro di due requisiti concorrenti: l’organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico e la direzione autonoma del personale in capo all’appaltatore. Tali requisiti devono essere valutati alla luce del disposto dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, che li correla alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto. Ove il committente predetermini nel dettaglio percorsi, sequenze e orari della prestazione, con modelli e buoni di consegna formati sulle proprie esigenze e variabili secondo le medesime, e l’appaltatore si limiti a comunicare ai propri dipendenti l’attuazione di quel programma, è legittimo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente. La mera titolarità dei mezzi in capo all’appaltatore non è sufficiente a escludere l’illiceità se difetta l’autonomia organizzativa.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato per anni in servizi di trasporto degli effetti postali, vuotatura delle cassette di impostazione e consegna dei giornali il sabato, in forza di appalti stipulati da una società con diverse imprese appaltatrici avvicendatesi nel tempo, agiva nei confronti della committente per far accertare l’illegittimità dell’appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l’interposizione illecita di manodopera e l’esistenza del rapporto a tempo pieno per determinati periodi, con conseguente diritto alla riammissione in servizio e all’inquadramento superiore. La Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame della società. Questa proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, mentre il lavoratore rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte rileva che i giudici di merito hanno accertato come l’attività dei dipendenti degli appaltatori fosse compiutamente integrata nell’organizzazione di impresa della committente, alla quale era riferibile il potere di conformazione della prestazione, elemento decisivo ai fini della realizzazione dell’attività apparentemente commessa.
Il Collegio valorizza i modelli di pianificazione dei trasporti e i buoni di consegna, formati dalla committente sulla base delle proprie esigenze, che contenevano la previsione dei singoli percorsi, della sequenza e degli orari di ogni sosta e del chilometraggio. Da tali elementi si desume che la prestazione era preventivamente regolata in maniera dettagliata dal committente e che l’appaltatore si limitava a sottoscrivere per accettazione le variazioni, non diversamente da quanto accadeva per la generalità dei dipendenti della committente.
Il richiamo alla titolarità dei furgoni in capo agli appaltatori non infrange tale conclusione. Già in Cass. n. 17627/2023, relativa a fattispecie pressoché sovrapponibile, era stata ritenuta incensurabile la decisione di merito che aveva escluso il rischio di impresa in capo all’appaltatore, proprio perché gli itinerari venivano pianificati dettagliatamente dalla committente. Nel caso in esame, inoltre, l’appalto non si esauriva nel mero trasporto, comprendendo servizi ulteriori nei quali era preponderante l’impiego di manodopera rispetto a beni della committente.
Quanto alla dedotta natura labour intensive del servizio, la Corte osserva che la pianificazione dettagliata e la riconduzione delle prestazioni a singole fasi del processo di recapito rendono l’appalto necessariamente integrato nel più esteso processo produttivo rimesso al potere datoriale della committente. Il carattere endoaziendale degli appalti non è frutto di un ragionamento presuntivo, ma di una specificazione del loro effettivo atteggiarsi.
I motivi quarto e quinto, congiuntamente esaminati, sono privi di fondamento: la Corte di merito ha fondato la soluzione sul regime orario anche su una precisa interpretazione delle difese del lavoratore in primo grado, che non contenevano alcuna limitazione a un orario part time, trattandosi del regime ordinario. Il sesto motivo è inammissibile per la preclusione derivante dal doppio conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c. Il settimo motivo è infondato, non ravvisandosi alcun vizio di ultrapetizione. Il ricorso è rigettato, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.