Onere probatorio della causale nel contratto a termine e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14635 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratto a tempo determinato, la specificità della causale giustificativa indicata nell’atto non esonera il datore di lavoro dall’onere probatorio circa l’esistenza in fatto delle ragioni poste a fondamento dell’assunzione. La verifica dell’effettività delle esigenze addotte attiene all’apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il limite del vizio motivazionale. In presenza di c.d. doppia conforme, la censura di travisamento probatorio è preclusa dal combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348 ter cod. proc. civ. Il motivo che investe la congruità dell’indennità risarcitoria deve censurare la statuizione processuale di inammissibilità per difetto di specificità, non la norma sostanziale.
Il Fatto
Una società operante nella grande distribuzione aveva assunto una lavoratrice con contratto a tempo determinato, con causale specificamente indicata nell’atto. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto e condannato la società al ripristino del rapporto e al pagamento di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte d’appello respinse il gravame della datrice di lavoro, confermando che il primo giudice aveva accertato la specificità della causale, ma non l’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio sull’esistenza in fatto delle ragioni addotte. Giudicò inoltre inammissibile il motivo sulla quantificazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. La società propose quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001, degli artt. 116 e 117 cod. proc. civ., dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., lamentando il travisamento delle risultanze probatorie.
Il motivo è infondato e, per più profili, inammissibile. Nella parte riferita all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., la censura si scontra con la preclusione dei commi quarto e quinto dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ricorrendo nella specie una doppia conforme.
Per il resto, la ricorrente non chiarisce sotto quale profilo la Corte distrettuale avrebbe violato l’art. 117 cod. proc. civ., norma che attiene all’interrogatorio non formale delle parti. La doglianza, in chiave di travisamento probatorio, critica in realtà l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, non rivedibile in legittimità.
Quanto all’art. 1362 cod. civ., la censura non è pertinente rispetto alla ratio decidendi. La Corte d’appello non ha posto in discussione la specificità della causale, ma ha confermato, come il Tribunale, che la società non aveva dimostrato l’esistenza di punte di più intensa attività o di picchi produttivi, essendo l’attività svolta quella normalmente praticata. Non si pone quindi alcun problema interpretativo della volontà dei contraenti.
Il secondo motivo è inammissibile. La Corte d’appello non si è espressa nel merito della congruità dell’indennità, ma ha giudicato il motivo d’appello generico ex art. 434 cod. proc. civ., non essendo stata formulata censura specifica avverso la motivazione che richiamava il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio e il comportamento delle parti. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale statuizione processuale, non dedurre la violazione della norma sostanziale. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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