Obbligo legale di reperibilità del responsabile di esercizio e diritto al compenso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19944 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sul direttore di esercizio e sul responsabile di esercizio, in quanto preposti ad impianti, grava l’obbligo di essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio, e quindi, in caso di temporanea assenza od impedimento, l’obbligo di nominare un sostituto di fiducia. La fonte di tale obbligo è l’art. 91, terzo comma, d.P.R. n. 753/1980, norma primaria riferita ad entrambe le figure professionali. A fronte di un obbligo di reperibilità che non si sia tradotto in effettiva prestazione lavorativa, il principio di corrispettività di cui all’art. 2094 c.c. impone di riconoscere al lavoratore il diritto a un compenso. Laddove non determinato dal contratto individuale o collettivo, il corrispettivo è determinato dal giudice ai sensi dell’art. 2099 c.c., anche secondo equità ex art. 1374 cod. civ. In caso di effettiva chiamata in servizio, spettano invece l’ulteriore retribuzione e le maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico, con funzioni di responsabile di esercizio (R.E.) preposti agli impianti di traslazione, agivano in giudizio deducendo di essere tenuti alla reperibilità per sette giorni su sette, negli orari di apertura degli impianti, senza turni e senza riconoscimento economico. Essi chiedevano l’accertamento del diritto all’indennità di reperibilità regolata da accordi aziendali del 2012 e, in subordine, un giusto compenso da liquidare in via equitativa.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello, in parziale riforma, riconosceva il diritto al compenso per la reperibilità, qualificandola quale obbligo discendente direttamente dalla legge e remunerabile ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme che, a suo dire, riferirebbero l’obbligo di reperibilità al solo direttore di esercizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 91, terzo comma, d.P.R. n. 753/1980 e dell’art. 4, secondo comma, D.M. 18/02/2011. L’art. 91 d.P.R. n. 753/1980, fonte primaria, impone al direttore o al responsabile dell’esercizio gli obblighi di residenza in prossimità dell’impianto e di reperibilità nei periodi di funzionamento del servizio, presupponendo l’identica funzione di preposizione per entrambe le figure professionali.
La distinzione tra le due figure, operata dalla normativa regolamentare (D.M. 1985 e D.M. 18/02/2011), attiene alla tipologia e all’importanza dell’impianto cui sono preposti, non già alla natura dell’obbligo in questione. Il fatto che il D.M. del 2011 richiami, per il responsabile di esercizio, solo i primi due commi dell’art. 91 non esclude l’obbligo di reperibilità. La fonte regolamentare non può derogare alla fonte primaria, e l’art. 4, primo comma, dello stesso D.M. contiene un espresso rinvio agli adempimenti previsti per il direttore di esercizio, sicché l’intero art. 91 è riferibile anche al responsabile di esercizio.
La Corte afferma inoltre che l’obbligo di reperibilità, anche quando non si traduca in una effettiva prestazione lavorativa, limita la libertà del lavoratore e garantisce al datore di lavoro un’utilità. Ne deriva, in forza del principio di corrispettività della retribuzione, il diritto a un compenso. Tale compenso, in mancanza di una previsione della contrattazione collettiva o individuale, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell’art. 2099 c.c., anche in via equitativa, tenendo conto della penosità della reperibilità e dei giorni in cui è garantita.
Il secondo motivo, inerente alla pretesa genericità delle allegazioni dei lavoratori sull’effettiva prestazione durante la reperibilità, è dichiarato inammissibile: l’interpretazione dell’atto introduttivo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è condannata al rimborso delle spese, mentre il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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