Impugnazione estratto di ruolo, interesse ad agire e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27680 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire selezionato dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 è condizione dell’azione di natura dinamica e può essere dimostrato anche in corso di causa, ma non può prescindersi da una sua allegazione. La parte che, nel giudizio di legittimità, censuri la sentenza di appello per non aver riconosciuto tale interesse deve prendere posizione specifica sulla ratio decidendi fondata sul difetto di indicazione del pregiudizio subito. La costituzione dell’Agenzia della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza onere di allegazione o prova, spettando alla controparte contestare in concreto l’indisponibilità dell’Avvocatura erariale.

Il Fatto

Una società, incorporante altra società in liquidazione, ha adito il Tribunale esponendo di aver appreso, da un estratto di ruolo notificatole nel luglio 2019, dell’esistenza di una cartella di pagamento notificata nel maggio 2005 per contributi previdenziali relativi agli anni 1995-1997. Ha chiesto accertarsi l’inesistenza del diritto alla esecuzione forzata. Il Tribunale ha accolto il ricorso; la Corte d’appello, su gravame dell’Agenzia della riscossione, ha riformato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso e l’Istituto previdenziale ha depositato procura speciale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per invalidità della costituzione dell’Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro, in assenza di procura speciale e di verifica dell’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’Agenzia si avvale dell’Avvocatura erariale nei casi riservati dalla Convenzione o di avvocati del libero foro negli altri, e la costituzione dell’una o dell’altra postula implicitamente il relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova (richiamata Cass., Sez. Un., n. 30008 del 19 novembre 2019). La censura è infondata: mancava l’allegazione, da parte ricorrente, della riconduzione del caso alle ipotesi di doveroso intervento dell’Avvocatura generale.

Il secondo motivo prospettava l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 1, prot. n. 1, CEDU. La questione è manifestamente infondata, avendo la Corte costituzionale, sentenza n. 190 del 2023, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della medesima disposizione, come modificata dal d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021.

Il terzo motivo invocava il sopravvenuto interesse ad agire alla luce dello ius superveniens, deducendo il pregiudizio derivante dall’impossibilità di partecipare a gare di appalto per effetto dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016. La Corte riconosce che la disposizione seleziona casi in cui l’invalidità della notifica ingenera di per sé il bisogno di tutela e che l’interesse ad agire, di natura dinamica, può configurarsi diversamente fino alla decisione, applicandosi anche ai processi pendenti (richiamata Cass., Sez. L, n. 10595 del 20 aprile 2023). Tuttavia, la società non ha contestato adeguatamente l’affermazione della Corte territoriale secondo cui non era stato allegato alcuno dei pregiudizi tipici: non è possibile prescindere almeno dall’allegazione dell’esistenza dell’interesse, né dal prendere posizione specifica su tutte le rationes decidendi. La censura è inammissibile.

Il quarto motivo deduceva la violazione dell’art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dell’appello. La Corte lo dichiara inammissibile poiché la ricorrente non ha riportato alcuna parte rilevante dell’atto d’impugnazione, non rispettando l’onere di specificità del ricorso, modulato secondo i criteri indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c. Italia).

Il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente, senza pronuncia verso l’Istituto previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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