Società in house: disciplina privatistica anche per il licenziamento del dirigente (Cass. civ. Sez. Lav n. 18537 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Alle società in house che esercitano funzioni strumentali rispetto all’ente pubblico di riferimento si applica la disciplina privatistica del rapporto di lavoro, anche con riguardo al licenziamento disciplinare del dirigente, salvo che non ricorrano specifiche discipline derogatorie, come quella dettata per il reclutamento del personale. Ne consegue che il termine di trenta giorni per la contestazione disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 9-ter, ultima alinea, d.lgs. n. 165/2001 non trova applicazione nei confronti di tali società, che restano assoggettate alla regola civilistica di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970. Inoltre, è applicabile anche al processo del lavoro la disciplina della trattazione scritta di cui all’art. 127-ter c.p.c., che può sostituire, su accordo delle parti, anche la pubblica udienza di discussione.
Il Fatto
Un dirigente, dipendente di una società in house della Regione Campania, veniva licenziato per giusta causa a seguito dell’emersione, da un’ordinanza di custodia cautelare, di un suo coinvolgimento in un sistema di tangenti per l’assegnazione di appalti pubblici. Il lavoratore impugnava il recesso, deducendo, tra l’altro, la violazione del termine di trenta giorni per la contestazione disciplinare di cui all’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, ritenuto applicabile anche alla società in house datrice di lavoro. Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello di Napoli rigettavano la domanda, ritenendo la disciplina del lavoro pubblico non applicabile alla società, in quanto soggetto di diritto privato. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, disattendendoli tutti. Quanto al primo motivo, concernente la nullità della sentenza per violazione dell’art. 127-ter c.p.c., la Corte ha richiamato il proprio insegnamento, reso dalle Sezioni Unite n. 17063/2025, secondo cui la trattazione scritta può sostituire anche la discussione orale nel processo del lavoro. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato di essersi opposto a tale modalità di trattazione, né aveva evidenziato la necessità di chiarimenti da esporre in pubblica udienza.
Il secondo motivo, relativo all’applicabilità dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 alle società in house, è stato invece ritenuto infondato. La S.C. ha ribadito il principio, già affermato in numerose pronunce (tra cui Cass. n. 26666/2025 e Cass. n. 4433/2025), secondo cui le società in house sono soggette alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, salvo deroghe espresse, come quella in materia di reclutamento. Tale principio, ha osservato la Corte, comporta l’inapplicabilità della normativa sul procedimento disciplinare dettata per i dipendenti pubblici, ivi compreso il termine di trenta giorni per la contestazione, con conseguente legittimità del licenziamento intimato dalla società.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per plurime ragioni. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è stato ritenuto precluso dalla ricorrenza di una “doppia conforme” e comunque prospettato al di fuori dei limiti del testo novellato, come interpretato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. La dedotta violazione di legge è stata invece considerata una mera contestazione dell’accertamento fattuale operato dal giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Infine, è stata esclusa l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale esaminato tutti i motivi di appello.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso