Inammissibile in Cassazione il motivo che chiede una diversa ricostruzione del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22743 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile soltanto quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, non anche quando sia denunciato un erroneo apprezzamento del materiale probatorio. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, ancorché siano allegati agli atti gli elementi su cui fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso in sede di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme. L’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. non sussiste quando il giudice di merito, ancorché con una diversa qualificazione delle allegazioni difensive, si sia pronunciato sul thema decidendum devoluto.
Il Fatto
La società datrice di lavoro impugnava la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’aveva condannata a corrispondere al lavoratore la somma di euro 23.720,75, in parte a titolo di retribuzione ordinaria e in parte a titolo di compensi per lavoro straordinario, oltre accessori. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto al dipendente differenze retributive per complessivi euro 28.820,47, ritenendo provato lo svolgimento di lavoro straordinario e il mancato integrale godimento delle ferie.
Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, mentre il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto in parte sovrapponibili, attinenti alla dedotta violazione delle norme processuali in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
Quanto al primo motivo, la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata. La Corte territoriale aveva infatti esaminato il complessivo thema decidendum, individuando le voci retributive contestate, senza integrare alcuna omissione di pronuncia. La critica mossa dalla società atteneva, piuttosto, alla tecnica di elaborazione del conteggio finale delle somme, basata su una sottrazione matematica tra retribuzione astratta e quanto già corrisposto: si trattava quindi di una diversa qualificazione delle allegazioni difensive, non censurabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ..
I motivi secondo, terzo e quarto, concernenti il mancato riconoscimento di un preteso pagamento in eccesso, il riconoscimento di lavoro straordinario anche in giornate di assenza e la quantificazione dei crediti, sono stati invece dichiarati inammissibili. Le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione logica e coerente. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo nell’ipotesi di prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i limiti legali. Ha inoltre richiamato il principio per cui è inammissibile il motivo che sostenga un’alternativa ricostruzione fattuale, pure se allegati gli atti processuali, essendo precluso un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio (Cass. n. 10927 del 23/04/2024). I motivi sono risultati altresì aspecifici, in quanto meramente riproduttivi delle lagnanze proposte in appello, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
L’ultimo motivo, concernente la regolamentazione delle spese, è rimasto assorbito dal rigetto delle censure principali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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