Accertamento bancario del professionista: presunzione legale e onere di prova analitica (Cass. civ. Sez. V n. 14657 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 pongono una presunzione legale a favore dell’erario, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ. Tale presunzione opera anche nei confronti del professionista e del lavoratore autonomo, essendo venuta meno, per effetto della Corte cost. n. 228 del 2014, la sola equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale quanto ai prelevamenti. Il contribuente è quindi onerato di una prova analitica, riferita a ciascun versamento, idonea a dimostrarne l’estraneità ad operazioni imponibili. Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo per i tributi armonizzati e a condizione che il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Il Fatto
Un professionista era attinto da avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito professionale per l’anno d’imposta 2010, ai fini delle imposte dirette e indirette, valorizzando i versamenti sui conti correnti bancari. Dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, un atto di autotutela parziale aveva limitato le pretese ai soli versamenti.
La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo applicabile la presunzione legale anche ai lavoratori autonomi, imputabili presuntivamente ai ricavi i versamenti e non necessaria l’analitica prova contraria né il contraddittorio preventivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo, che denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, è manifestamente infondato: la sentenza impugnata espone una motivazione effettiva, tale da integrare il cd. minimo costituzionale. Il vizio di omessa motivazione rileva solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente.
Il secondo e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di precisione e autosufficienza: il ricorrente non riproduce le censure formulate in primo grado né dimostra la loro riproposizione in appello. Il vizio di pretermissione avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non evoca alcun fatto storico omesso.
Il terzo e il quarto motivo, sul riparto dell’onere probatorio, sono infondati. La Corte ribadisce che gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale, che consente all’Amministrazione di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti sui conti correnti, con inversione dell’onere della prova. Il contribuente deve offrire una prova non generica ma analitica, per ogni versamento, della non riferibilità ad operazioni imponibili.
La Corte conferma che la Corte cost. n. 228 del 2014 ha eliminato l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale solo per i prelevamenti, restando invariata la presunzione sui versamenti effettuati sul conto del professionista. Il quinto motivo, sul contraddittorio endoprocedimentale, è infondato: le garanzie dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 valgono per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’attività e, per i tributi armonizzati, richiedono che il contribuente indichi concrete ragioni non meramente pretestuose. Ne segue il rigetto, con condanna alle spese e contributo unificato dovuto.
Nota della Redazione
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