Definizione agevolata delle liti: si applica anche alla cartella di pagamento se è il primo atto conosciuto dal contribuente (Cass. trib. 8204/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 8204/2026 (ud. 7 gennaio 2026, pubbl. 2 aprile 2026; R.G. 12333/2017) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatrice Sabrina Serrelli.

Il principio di diritto

La definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186-203, legge n. 197 del 2022 e’ applicabile anche alle controversie aventi ad oggetto la cartella di pagamento, quando questa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale e’ portata a conoscenza del contribuente ed e’ perciò impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: e’ illegittimo il diniego di definizione fondato sulla qualificazione della cartella come mero atto di riscossione.

Il fatto

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava somme in precedenza rimborsate a seguito di una pronuncia della Cassazione, deducendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo. La Commissione Tributaria Provinciale e poi quella Regionale del Lazio avevano dato ragione al contribuente; l’Agenzia ricorreva per cassazione.

In pendenza del giudizio di legittimità il contribuente presentava domanda di definizione agevolata della lite, dapprima ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e poi ex art. 1, commi 186-203, legge n. 197 del 2022, chiedendo l’estinzione del giudizio. L’Agenzia opponeva diniego, ritenendo la cartella un mero atto di riscossione e la lite non definibile; il contribuente impugnava i dinieghi.

La motivazione

La Corte esamina il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione ex legge n. 197 del 2022. Richiamando l’orientamento consolidato (tra cui Sez. U. n. 18298/2021), ribadisce che anche il giudizio avente ad oggetto la cartella emessa in sede di controllo automatizzato, con cui l’Amministrazione liquida le imposte sui dati forniti dal contribuente, da’ origine a una controversia definibile quando la cartella e’ il primo e unico atto con cui la pretesa e’ comunicata.

In tale ipotesi la cartella e’ impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non solo per vizi propri, ma anche nel merito della pretesa: la lite ha perciò natura di controversia tributaria definibile. Il diniego dell’Amministrazione, fondato sulla sola natura riscossiva dell’atto, e’ illegittimo.

Riconosciuta la definibilita’ della lite e la conseguente illegittimità del diniego, il giudizio va dichiarato estinto come da istanza del contribuente; restano assorbite le ulteriori doglianze, incluso il ricorso principale dell’Agenzia. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Implicazioni pratiche

Per chi ha una lite pendente su una cartella di pagamento, la via della definizione agevolata non e’ preclusa in partenza: ciò che conta e’ se la cartella sia il primo e unico atto con cui il Fisco ha comunicato la pretesa. In tal caso la controversia e’ definibile e il diniego motivato con la natura di mero atto di riscossione e’ impugnabile.

Sul piano operativo, e’ utile documentare che nessun atto impositivo ha preceduto la cartella e che questa e’ stata impugnata anche nel merito ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Il perfezionamento della definizione conduce all’estinzione del giudizio, con assorbimento delle altre questioni, anche in sede di legittimità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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