Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 16075 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’unitarietà dell’accertamento dei redditi della società di persone, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, determina la sussistenza di un litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, ivi compresi gli accomandanti, ai sensi dell’art. 2313 cod. civ. Tale presupposto processuale impone che il giudice di primo grado ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche quando l’attività di accertamento non sia stata seguita dalla notifica degli avvisi a tutti. La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di prime cure per la rinnovazione del giudizio.
Il Fatto
La contribuente, nella qualità di socia accomandante di una società in nome collettivo, riceveva la notifica di due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2012, scaturenti da un accertamento bancario condotto nei confronti della società. Uno degli atti impositivi riguardava la rettifica del reddito societario, mentre l’altro attribuiva alla socia, pro quota, un maggior reddito imponibile IRPEF, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente; la Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciando sull’appello, dichiarava cessata la materia del contendere su uno degli accertamenti e rigettava l’appello relativamente all’altro. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando l’unico motivo di ricorso articolato in più censure, ha dichiarato preliminarmente la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui l’unicità dell’atto di accertamento e la consequenzialità del riparto tra i soci costituiscono il presupposto unitario che determina di per sé una situazione di litisconsorzio necessario originario nel processo tributario, anche se all’attività di accertamento non sia seguita la notifica degli avvisi a tutti i soggetti interessati.
La Corte ha precisato che il litisconsorzio necessario sussiste tra la società di persone e tutti i soci, compresi gli accomandanti, stante l’unitarietà dell’accertamento dei redditi sociali ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, citata nella pronuncia, secondo cui la necessità del contraddittorio non viene meno neppure in caso di trasformazione dell’ente in società di capitali nel corso della causa.
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito, pur essendo emersa solo in sede di legittimità, costituisce una nullità del processo che il collegio d’appello avrebbe dovuto rilevare e sanare, rimettendo le parti al giudice di prime cure. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.