IMU, esenzione abitazione principale solo con residenza anagrafica e dimora abituale (Cass. civ. Sez. V n. 33877 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione riconosciuta per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, spetta soltanto in caso di concorrenza della residenza anagrafica e della dimora abituale sul medesimo immobile. Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, non è consentita una scelta diversa, con riguardo alla sussistenza alternativa di tali condizioni rispetto a immobili differenti. La caduta del riferimento al nucleo familiare non elimina la necessità della coincidenza, sul medesimo immobile, dei due requisiti in capo al possessore.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello della contribuente. Oggetto della controversia erano alcuni avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativi agli anni 2012 e 2013, in relazione a un appartamento di cui la contribuente era unica proprietaria.
Il Comune aveva disconosciuto l’esenzione per l’abitazione principale, perché la contribuente aveva fissato la residenza anagrafica in un altro immobile dello stesso Comune. Il giudice di appello aveva ritenuto irrilevante la collocazione della residenza anagrafica, valorizzando la dimora abituale del nucleo familiare presso l’abitazione prescelta. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per la comune attinenza ai requisiti dell’esenzione, sono stati ritenuti fondati. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 subordinava il beneficio alla sola residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, senza alcun riferimento al nucleo familiare. La stessa impostazione era confermata dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011.
Il riferimento al nucleo familiare è comparso solo con l’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e poi confermato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, nel testo modificato nel 2013, rimuovendo il riferimento al nucleo familiare.
Da qui il passaggio centrale. Pur caduto il riferimento al nucleo familiare, resta fermo che il beneficio postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale è invocato. Il giudice delle leggi ha ripristinato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, ma ciò presuppone che ciascuna dimori e risieda nel proprio immobile: non è sufficiente la sola dimora abituale.
La Corte richiama il principio di irretroattività delle norme tributarie (art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212), escludendo che la modifica del 2012 potesse retroagire all’1 gennaio 2012. Nel caso concreto, la carenza della residenza anagrafica presso l’immobile preclude l’esenzione: non basta la fissazione della sola dimora abituale. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., il ricorso originario è rigettato con conferma degli atti impositivi. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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