Responsabilità della P.A. per fatto illecito del dipendente e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. III n. 14730 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, richiamato dall’art. 115 cod. proc. civ., opera solo se il fatto è stato esplicitamente ammesso o se la difesa del convenuto è costruita su argomentazioni incompatibili con il disconoscimento. Spetta alla parte che lo invoca dimostrare di avere per prima assolto all’onere di allegazione dei fatti di causa. Nel giudizio di legittimità, chi censura il mancato rilievo di una circostanza asseritamente pacifica deve indicare in quale atto essa sia stata allegata e in quale sede provata o ritenuta pacifica, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Il giudice dispone la ricerca o la ricostruzione dell’atto mancante dal fascicolo di parte solo se emergono elementi che indichino uno smarrimento involontario, non già una scelta difensiva. Non è ammesso, infine, il deposito in Cassazione di documenti non prodotti nei gradi di merito.

Il Fatto

Il congiunto di una persona deceduta per l’esondazione di un torrente, mentre si trovava nell’alveo per ragioni di lavoro, conveniva in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale. La responsabilità penale di alcuni soggetti era già stata accertata con sentenza passata in giudicato, con condanna al pagamento di una provvisionale in favore degli eredi.

Il Tribunale accoglieva la domanda verso la Regione e, su chiamata in garanzia, verso altri soggetti, tra cui il Ministero. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione del Ministero, che ricorreva per cassazione con due motivi, resistiti dalla Regione con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115 e 169 cod. proc. civ. e dell’art. 77 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che l’esclusione della propria responsabilità fosse fatto pacifico e che la Corte territoriale avesse errato nel far derivare dal mancato rinvenimento della sentenza penale il difetto di prova del giudicato esterno.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 13828 del 2019, ribadisce che la parte che invoca il principio di non contestazione deve dimostrare di avere per prima ottemperato all’onere di allegazione dei fatti. Il rispetto del principio di autosufficienza — valido anche per il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — impone di indicare in quale atto la circostanza sia stata allegata e in quale sede provata o ritenuta pacifica, come affermato da Cass. n. 10761 del 2022.

Quanto alla mancata ricerca dell’atto, la Corte applica il principio per cui il giudice deve disporne la ricerca o la ricostruzione solo in presenza di elementi che facciano ritenere la mancanza involontaria, dipendente da smarrimento o sottrazione. Il ricorrente non aveva offerto tale dimostrazione, né aveva prospettato che dal fascicolo l’appellante avrebbe potuto trarre elementi decisivi non rilevabili altrove, secondo quanto già chiarito da Cass. n. 21571 del 2020 e, con riguardo al principio di non dispersione della prova, da Cass., Sez. Un., n. 4835 del 2023.

Non può inoltre trovare accoglimento la richiesta di accertare il giudicato esterno in sede di legittimità, poiché l’art. 372 cod. proc. civ. vieta il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo che riguardino l’ammissibilità del ricorso o del controricorso ovvero nullità che inficino direttamente la decisione impugnata (Cass. n. 28999 del 2018).

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ. e dell’art. 28 Cost., sostenendo di essere stato condannato per il fatto del dipendente di altro ente e contestando la ritenuta pacificità delle funzioni svolte dal proprio dipendente. Anche tale motivo è inammissibile: la qualità di dipendente del Ministero al momento del fatto non risulta impugnata e deve ritenersi coperta da giudicato. Nel merito, applicando i principi delle Sezioni Unite n. 13246 del 2019, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto sussistente il rapporto di immedesimazione organica, per il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta e le funzioni esercitate. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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