Rinuncia all’appello e obbligo di pronuncia sull’estinzione nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 25251 del 12.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la rinuncia all’appello proposta dall’appellante e accettata dall’appellato prima della trattazione della controversia impone al giudice di verificare i presupposti di estinzione del giudizio di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992 e gli preclude la decisione nel merito. Il giudice che, ignorando la rinuncia e l’accettazione, riformi la sentenza di primo grado viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. La pronuncia sul merito in luogo della declaratoria di estinzione integra error in procedendo e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente pubblico regionale e in quiescenza, aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dei maggiori importi trattenuti a titolo di IRPEF sull’indennità di buonuscita. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al rimborso e condannando l’Amministrazione alle spese.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. Prima della trattazione, l’Amministrazione notificava e depositava dichiarazione di rinuncia all’appello; il contribuente accettava la rinuncia, chiedendo però la condanna alle spese. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva invece l’impugnazione nel merito e compensava le spese. Il contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha deciso il merito nonostante la rinuncia dell’appellante e la sua accettazione, intervenute prima dell’udienza di trattazione.
Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce gli atti: l’Amministrazione aveva comunicato e depositato la dichiarazione di rinuncia all’appello ex artt. 60 e 44 del d.lgs. n. 546/1992, chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; l’appellato, oggi ricorrente, aveva dichiarato di accettare la rinuncia, instando per la condanna alle spese.
La CGT di secondo grado, come emerge dalla motivazione, non ha operato alcun cenno alla rinuncia dell’appellante né all’accettazione dell’appellato. Ha deciso il merito della causa senza esaminare le richieste delle parti ai fini della verifica dei presupposti di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992.
La rinuncia all’impugnazione, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio: il giudice non può oltrepassare le richieste delle parti e riformare la decisione impugnata. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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