Autosufficienza del ricorso e spese al soccombente solo parziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27715 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, che impone di indicare gli atti e i documenti posti a fondamento della censura riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Il principio, pur non interpretato in modo eccessivamente formalistico alla luce dell’art. 6 CEDU, non può tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti, essendo sufficiente la puntuale indicazione del loro contenuto e della loro collocazione negli atti di merito. Ove la censura ometta la trascrizione dell’atto su cui si fonda, il motivo è inammissibile. In tema di spese, la condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese di lite viola il principio della soccombenza.
Il Fatto
Una collaboratrice infermieristica, in servizio presso una casa di reclusione, otteneva in via monitoria il pagamento di somme a titolo di risarcimento per l’illegittima sospensione e la disdetta anticipata di un contratto annuale di collaborazione. Tra le parti era intervenuto un verbale di conciliazione che l’amministrazione aveva sottoscritto, concordando il ripristino del rapporto e la corresponsione degli emolumenti non erogati.
Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che l’accordo avesse validità limitata al solo anno 2007. Il Tribunale respingeva l’opposizione e condannava l’amministrazione al pagamento delle ulteriori somme. La Corte d’Appello di Perugia accoglieva il gravame, escludendo che il giudicato formatosi sul verbale riguardasse il rinnovo per il 2008 e riconoscendo i compensi solo fino al 31 dicembre 2007, con compensazione parziale delle spese. La lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato formatosi sulla validità del verbale di conciliazione le riconoscesse gli emolumenti anche per il 2008. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Suprema Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., che impone di indicare i documenti e gli atti processuali su cui si fonda la censura riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Precisata la necessità di indicare in quale atto sia stata allegata la circostanza e dove sia stata provata, la Corte osserva che la censura non contiene alcun riferimento alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna, non trascritta né depositata, con la conseguente impossibilità di verificarne la collocazione.
Il secondo motivo, che denuncia l’errata interpretazione del verbale di conciliazione per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione, è anch’esso inammissibile. Il motivo non trascrive né l’accordo conciliativo né la disdetta di cui si assume l’inefficacia, profilo dirimente ai fini dell’inammissibilità. La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza non deve essere inteso in modo eccessivamente formalistico, ma resta fermo l’onere di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte rileva che la ricorrente è risultata parzialmente vittoriosa quanto agli emolumenti per l’attività svolta nel 2007. La sentenza impugnata ha quindi errato nel condannarla al pagamento, sia pure parziale, delle spese di primo grado, in contrasto con il principio della soccombenza, a fronte di un’iniziativa processuale resasi necessaria per ottenere il pagamento delle proprie spettanze. La Corte accoglie pertanto il terzo motivo, cassa la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, dispone la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.