Ricorso per cassazione avverso decisione d’appello in materia elettorale termine trenta giorni (Cass. civ. Sez. I n. 14729 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni regionali rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 22 d. lgs. n. 150/2011, che richiama le azioni popolari già previste dall’art. 19 legge n. 108/1968 e dall’art. 70 d. lgs. n. 267/2000. Ne consegue che qualsiasi elettore della regione può sollecitare la decadenza dalla carica di consigliere regionale facendo valere la causa di incompatibilità, secondo la disciplina procedurale dettata dalla medesima norma. In particolare, il comma 10 dell’art. 22 prevede che il ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d’appello sia proposto, dalla parte soccombente e dal procuratore generale, entro trenta giorni dalla comunicazione. Tale termine è perentorio e la sua violazione determina l’inammissibilità del ricorso, con rilievo assorbente di ogni altra doglianza.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, a chiusura del giudizio introdotto da un’elettrice, aveva dichiarato la decadenza di un consigliere regionale della Puglia dalla relativa carica. La Corte d’appello di Bari, accogliendo il gravame dell’interessato, aveva riformato la decisione e revocato la declaratoria di decadenza.
Avverso tale sentenza l’elettrice ha proposto ricorso per cassazione, prospettando un unico motivo. Il consigliere ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. La Regione Puglia, intimata, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal controricorrente e non replicata dalla ricorrente. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 22 d. lgs. n. 150/2011, dettato in materia di azioni popolari e controversie relative a eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali.
Richiamati l’art. 19 legge n. 108/1968, che consente le impugnative a qualsiasi elettore della regione, e l’art. 70 d. lgs. n. 267/2000, che disciplina la promozione della decadenza davanti al tribunale civile, la Corte rileva che anche il consigliere regionale può essere fatto oggetto di tale azione, facendo valere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63 del medesimo decreto legislativo.
Da ciò deriva che la controversia resta soggetta alle norme procedurali dell’art. 22 d. lgs. n. 150/2011 e, in particolare, al comma 10, che fissa in trenta giorni dalla comunicazione il termine per il ricorso per cassazione. La stessa ricorrente ha dato atto che la sentenza impugnata è stata comunicata dalla cancelleria in data 7 luglio 2023, circostanza pacifica tra le parti.
Considerata la sospensione feriale del decorso dei termini, l’ultimo giorno utile risultava il 6 settembre 2023. Il ricorso è stato invece notificato il 7 settembre 2023, quando il termine perentorio era ormai spirato. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso per tardività, con rilievo assorbente che rende superfluo l’esame del motivo principale e del ricorso incidentale, quest’ultimo proposto in via condizionata. Le spese seguono la soccombenza; non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
Nota della Redazione
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