Visto infedele: competenza della direzione regionale sul domicilio del trasgressore (Cass. civ. Sez. V n. 14796 del 27.05.2024)
HTML.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, a carico di chi rilascia un visto di conformità infedele su dichiarazione dei redditi presentata con le modalità dell’art. 13 d.m. n. 164/1999, assolve una funzione anche punitiva e non solo risarcitoria. Ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza alla iscrizione a ruolo, nei confronti di tali soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale competenza funzionale non può essere derogata, a pena di illegittimità dell’atto compiuto in violazione della regola di attribuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, responsabile dell’assistenza fiscale di un centro autorizzato, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale nel territorio di competenza di un ufficio dell’Agenzia delle entrate. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, la direzione provinciale ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione del 30 per cento e gli interessi.
Notificata la cartella di pagamento, il professionista l’impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse solo parzialmente il ricorso applicando il favor rei ma rideterminando unicamente le sanzioni. La Commissione tributaria regionale rigettò l’appello. Il ricorrente propose quindi ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro il difetto di competenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato testuale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, che attribuisce la contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La novella del 2014 ha ampliato le conseguenze del visto infedele, ma non ha modificato la regola di competenza né il comportamento illecito cui è attribuito disvalore, che resta l’infedeltà del visto.
Il riferimento del comma 2 alle violazioni dei commi 1 e 3 continua dunque a richiamare la medesima violazione, a prescindere dalle ulteriori conseguenze punitive. Decisiva è la ratio di accentrare su base regionale la competenza sui rapporti tra l’Agenzia e i soggetti deputati al rilascio dei visti, coerente con lo specifico flusso di comunicazioni dagli uffici locali alle direzioni regionali, previsto dallo stesso comma 2 e altrimenti privo di senso.
Il criterio del domicilio fiscale del trasgressore, e non del contribuente assistito, è del resto conciliabile con i principi generali in materia di accertamento, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La natura non tributaria dell’obbligazione non ne esclude la funzione sanzionatoria, confermata dal suo inserimento in una disposizione rubricata Sanzioni e dalla reazione dell’ordinamento a una specifica violazione. La tesi erariale di una funzione solo risarcitoria non convince, non potendo qualificarsi come danno la maggiore imposta dovuta.
Accolto il primo motivo e ritenuta l’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, la Corte dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo per la nullità dell’atto impugnato. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate in ragione della recente sopravvenienza dei precedenti di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.