Onere prova delega firma e società di fatto reddito illecito (Cass. civ. Sez. V n. 16235 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore diverso dal dirigente, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere, producendo la relativa delega di firma, anche nel corso del secondo grado di giudizio. La delega di firma non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, potendo risultare da ordini di servizio che individuino l’impiegato mediante la qualifica rivestita. La contestazione della sussistenza di una società di fatto tra i soci e della conseguente tassazione dei proventi da essa ritratti attiene alla valutazione dei fatti di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio motivazionale. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.
Il Fatto
Quattro avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2008 venivano notificati a tre contribuenti, ai quali l’Amministrazione finanziaria imputava il reddito conseguente alla sottrazione di attivo fallimentare. La contestazione muoveva dalla ritenuta esistenza di una società di fatto tra i medesimi soggetti, a fini IRAP e IVA, e dei suoi soci, a fini IRPEF.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, confermando alcune riprese e annullandone altre. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, cui seguiva un ricorso incidentale condizionato dei contribuenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile anche all’IVA per il richiamo dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la Commissione regionale omesso di considerare che spettava all’Amministrazione provare la qualifica direttiva del sottoscrittore e la sua legittima delega. La Corte ricorda che si tratta di delega di firma e non di funzioni, sicché non occorrono il nominativo del delegato né la durata, bastando ordini di servizio che individuino l’impiegato tramite la qualifica rivestita. Sotto il profilo probatorio, la contestazione della legittimazione attiva l’onere dell’Amministrazione di produrre la delega, anche in appello. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che gli avvisi erano stati regolarmente sottoscritti da un funzionario delegato: la censura risulta inammissibile, perché mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto.
Il secondo motivo contestava l’esistenza della società di fatto. La Corte lo dichiara inammissibile sotto entrambi i profili: la dedotta violazione di legge si risolve nella richiesta di rivalutare i fatti, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito; quanto all’omesso esame, opera la doppia conforme di merito richiamata dalle Sezioni Unite.
Il terzo motivo prospettava la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 14, quarto comma, della l. n. 537 del 1993. La censura motivazionale è inammissibile perché nuova, perché propone un vizio motivazionale per far valere una violazione di legge e perché difetta di specificità, non essendo stati trascritti i documenti rilevanti né indicato il luogo in cui reperirli. Quanto all’onere probatorio, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando valuta erroneamente l’esito della prova.
Il quarto motivo lamentava l’omessa pronuncia sulle riprese IRAP e IVA. La censura, integrando un error in procedendo, andava proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non al n. 5; nel merito, la Commissione regionale aveva implicitamente disatteso il motivo, ravvisando l’intenzione dei soci di sostituirsi alla società fallita.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia, volto a includere nel volume d’affari le immobilizzazioni e le rimanenze, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: l’annullamento delle riprese non derivava da un’interpretazione estensiva dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, ma da una valutazione di fatto sulla insussistenza di una totale distrazione. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con assorbimento del ricorso incidentale subordinato e integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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