Avviso di accertamento e obbligo di allegazione degli atti richiamati (Cass. civ. Sez. 5 n. 16786 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, l’obbligo di allegazione degli atti richiamati previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 opera solo per gli atti il cui contenuto sia necessario ad integrare la motivazione dell’atto impositivo, e non per quelli cui si faccia riferimento con mero valore narrativo o il cui contenuto essenziale sia già riportato nell’atto noto. La legittimità della motivazione per relationem postula la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, dovendo questi provare non solo che gli atti richiamati gli sono sconosciuti ma anche che almeno una parte del loro contenuto, non riportata nell’avviso, sia necessaria ad integrarne la motivazione. L’indicazione della superficie accertata in metri quadri, elemento puntuale e di evidenza matematica, rende l’avviso sufficientemente motivato senza necessità di allegare il verbale di sopralluogo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti per le annualità 2004-2008, deducendo, tra gli altri vizi, la carenza e l’insufficienza della motivazione per omessa allegazione del verbale di sopralluogo tecnico richiamato nell’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non sufficientemente motivato l’avviso in violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’ente impositore, ribadendo che l’atto di accertamento delle superfici doveva considerarsi fondamentale ai fini dell’imponibilità del tributo.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel disaminare il ricorso principale del Comune, ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo, affermando che l’onere di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, essendo sufficiente che il ricorrente indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali la presenza negli atti del giudizio di merito. Nel caso di specie, il Comune aveva riportato uno stralcio dell’avviso di accertamento, indicando la superficie accertata in mq. 9420 in luogo dei 2100 dichiarati.
Nel merito, la censura è stata ritenuta fondata. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui l’obbligo di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 va inteso in correlazione con la finalità integrativa delle ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo. Il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto è richiamato per integrare la motivazione, ma non anche quelli cui si faccia riferimento con mero valore narrativo o il cui contenuto sia già riportato nell’atto noto.
La Corte ha precisato che l’annullamento dell’avviso per violazione dell’obbligo di allegazione richiede la prova, da parte del contribuente, che almeno una parte del contenuto degli atti richiamati, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione. Tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dalla sola dimostrazione dell’esistenza di atti sconosciuti cui l’avviso faccia riferimento.
Applicando tali principi al caso concreto, la Suprema Corte ha rilevato che l’avviso riportava la superficie in metri quadri dell’immobile sottoposto a tassazione, elemento puntuale e di evidenza matematica che rendeva nota l’area assoggettata ad imposta e metteva il contribuente nella condizione di potersi difendere, senza necessità di allegare anche i contenuti dell’accertamento del sopralluogo. La sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di considerare che la motivazione dell’avviso era da ritenersi sufficiente. Il primo motivo del ricorso principale è stato invece dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, mentre il ricorso incidentale è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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